16 Mar Art. 280 — Attentato per finalità terroristiche o di eversione
, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 34782/2015
Per la configurabilità del delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione, ex art. 280 cod. pen., è necessario che la condotta di chi attenta alla vita o alla incolumità di una persona, finalizzata al terrorismo secondo le definizioni di cui all’art. 270 sexies cod. pen., possa, per natura o contesto, arrecare grave danno al Paese ovvero che la stessa, tenuto conto del contesto oggettivo e soggettivo in cui si inserisce, sia volta alla sostanziale deviazione dai principi che regolano l’essenza della vita democratica.
Cass. pen. n. 28009/2014
Per l’integrazione del delitto di cui all’art. 280 c.p. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni in danno di una persona.
Cass. pen. n. 13088/2008
La responsabilità del partecipe di un gruppo criminale terroristico in ordine al reato fine che qualifica il programma criminoso dell’intera associazione può essere desunta dalle connotazioni strutturali dell’associazione, in particolare dall’articolazione in «cellule » territoriali dalla assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall’esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell’impresa criminosa da essa pianificata.
Cass. pen. n. 38260/2007
La speciale circostanza attenuante prevista dall’art. 4, D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. con mod. dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, va riconosciuta anche relativamente ai delitti cui non si riferiscono direttamente le condotte collaborative, purchè tali delitti siano stati ispirati da un unico disegno terroristico od eversivo nell’ambito di un gruppo organizzato di cui l’imputato abbia fatto parte, e sempre che la dissociazione si riferisca a tutto il contesto criminale, e la collaborazione si estrinsechi nella comunicazione di tutte le conoscenze sulle realtà materiali e soggettive del gruppo criminale di riferimento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile l’attenuante anche con riferimento ad un reato di attentato definitivamente consumato al momento della collaborazione).
Cass. pen. n. 4036/1996
Il reato di cui all’art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione), ancorché inquadrato nell’ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato (capo 2 del titolo 1 del libro 1 del c.p.), è configurabile anche quando abbia ad oggetto la base militare di un Paese straniero stabilita nel territorio dello Stato in attuazione di accordi di alleanza con quel Paese.
Cass. pen. n. 1737/1994
La configurabilità in concreto di un consenso, in virtù di prevedibilità o previsione, e di una contestuale accettazione di ogni possibile evento successivo e conseguente, costituisce il sostrato delle categorie del dolo alternativo ed eventuale. In tema di banda armata l’estensione dell’oggetto della volontà ad una pluralità di eventi è correlata non già ad una serie indeterminata di illeciti, ma a quella gamma di reati, sia pure di gravità e qualità diverse, prevedibilmente rientranti nel programma operativo della banda armata e raggruppabili attorno ai poli dei reati contro il patrimonio e contro la vita e l’incolumità individuale, ossia in un novero di fatti enucleabili in contestuale previsione ragionata ed in volizione di pari ampiezza. (Fattispecie in tema di banda armata [ art. 306 c.p. ] ed attentato per finalità terroristiche o di eversione [ art. 280 c.p. ]. La S.C. ha ritenuto che il giudice di merito aveva correttamente desunto dalla contraffazione del bollettino di pagamento della tassa di circolazione di un veicolo «truccato» operata da un partecipe, dalla militanza di questi nell’organizzazione terroristica, dalla condivisione degli obiettivi tattici e strategici di essa, dalla conoscenza dei metodi di lotta, non alieni dal ricorso ad attentati mortali, secondo le regole di comune esperienza, la configurabilità del dolo alternativo in ordine all’evento omicidiario, ad onta della rigida compartizione vigente nel gruppo criminale, che impediva a membri di rilievo non primario, come l’imputato, la conoscenza del fine ultimo delle condotte loro richieste).
Cass. pen. n. 11344/1993
In tema di attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p., aggiunto dall’art. 2 della L. 6 febbraio 1980, n. 15), caratterizzandosi la detta figura di reato essenzialmente per la presenza delle summenzionate finalità e non per le caratteristiche obiettive delle condotte in cui essa può estrinsecarsi (le quali non si differenziano apprezzabilmente, nella previsione normativa, da quelle che, altrimenti, renderebbero configurabili altre e più comuni ipotesi di reato, quali le lesioni volontarie o l’omicidio, tentati o consumati), ne deriva che, al pari di quanto si verifica con riguardo alle comuni figure di delitto tentato, anche nel delitto di attentato non è determinante la antica e normativamente superata distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, richiedendosi anche per l’attentato, così come per il tentativo punibile, che gli atti, pur se meramente preparatori, siano tuttavia tali da dimostrarsi, in linea di fatto, come idonei ed inequivocabilmente diretti alla realizzazione di quello che, in assenza della specifica previsione, sarebbe il reato consumato.
Cass. pen. n. 10233/1988
Il concetto di attentato alla vita ed alla incolumità della persona di cui all’art. 280 c.p., introdotto col d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, prescinde dalla verificazione dell’evento, tanto è vero che nella ipotesi in cui si realizzino morte o lesioni queste ne costituiscono circostanze aggravanti. Tale concetto, poi, in sé stesso si distingue dal tentativo di reato poiché prescinde da specifica considerazione degli atti meramente preparatori in quanto essi – purché idonei ed univoci – già fanno parte della condotta criminosa de qua. Il termine attentato va inteso nel significato peculiare (distinto ed autonomo rispetto a quello di «tentativo») di una condotta coincidente con l’intrapreso attacco contro il bene della vita e dell’integrità umana, nel caso di cui all’art. 280 c.p. sorretta dal dolo specifico di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico. Trattasi di condotta che pone in essere un reato di pericolo attraverso una complessità di atti predisposti al fine, sicché il risultato è la conseguenza di una più o meno lunga serie di concatenate azioni umane, ognuna delle quali, se suffragata dall’indispensabile elemento soggettivo, concorre alla realizzazione della condotta tipica di attentato, pur se trattasi di un anello iniziale, sempreché l’azione nel suo complesso risulti idonea, giusta i principi generali sanciti nell’art. 49 c.p., da valutare diversamente rispetto ai reati di danno appunto perché si tratta di reato di pericolo e quindi tenendo conto – ai fini della idoneità – anche del concorso di fattori eventuali, atteso il fine della norma, mirata a prevenire non solo il danno, bensì l’insorgenza di una semplice situazione di pericolo.
Cass. pen. n. 7931/1988
Il delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione, previsto dall’art. 280 c.p., richiede che alla volontà di attentare alla vita o all’incolumità di una persona si aggiunga il dolo specifico di agire nell’ambito di ideologie che abbiano carattere terroristico od eversivo dell’ordine costituito. (Nella fattispecie si è ritenuto che l’uso di armi contro persone inermi, dette a bersaglio solo perché appartenenti a determinate categorie o nazionalità, costituisca azione terroristica).
Cass. pen. n. 1962/1986
Con il quinto comma dell’art. 280 c.p. il legislatore, stabilendo che le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel quarto comma dello stesso articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, ha inteso soltanto vietare il giudizio di comparazione tra le attenuanti eventualmente concesse e le aggravanti delle lesioni gravi o gravissime o della morte delineate nell’art. 280 c.p., senza portare tuttavia nessuna prevenzione all’operatività delle attenuanti sulla pena stabilita in maniera indipendente per il delitto circostanziato.
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