16 Mar Art. 114 — Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 26814/2016
Il divieto della concessione dell’attenuante della minima partecipazione al fatto, previsto dall’art. 114, comma secondo, cod. pen. per il caso in cui il numero dei concorrenti nel reato sia di cinque o più, opera anche se tale ipotesi sia considerata come aggravante speciale di un determinato reato da una norma diversa dall’art. 112 cod. pen. (nella specie dall’art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.).
Cass. pen. n. 37277/2015
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, prevista dall’art. 114 cod. pen., non trova applicazione – oltre che nella ipotesi aggravata di cui all’art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) – quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come previsto, in materia di immigrazione clandestina, dall’art. 12, comma terzo, lett. d), D.Lgs. n. 286 del 1998. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la clausola di riserva “salvo che la legge disponga altrimenti”, contenuta nell’art. 112 cod. pen., non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l’applicabilità dell’attenuante in presenza di siffatte norme speciali).
Cass. pen. n. 34985/2015
La circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l’apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell’ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale; ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell’evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere – in via prognostica – avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell’azione criminosa. (Fattispecie in cui non è stato ritenuto minimo il contributo concorsuale nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, consistito nel fornire al detentore un locale ove occultare la droga, nonché nel tentativo di impedire che la perquisizione venisse estesa al locale in questione).
Cass. pen. n. 12543/2015
Ai fini della configurabilità dell’attenuante prevista dall’artt. 114, comma terzo cod.pen., non è sufficiente che il maggiorenne abbia prospettato al minore la semplice idea del reato, ma occorre che il determinatore abbia fatto insorgere l’intenzione criminosa, facendo superare all’agente ogni dubbio in proposito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso la applicazione dell’attenuante per avere il minorenne partecipato con piena consapevolezza alla concertazione del delitto, avvenuta in una riunione ospitata nella sua abitazione).
Cass. pen. n. 3332/2015
In tema di concorso di persone nel reato, il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 114, comma terzo, c.p., con riferimento all’art. 112, comma primo, n. 3, c.p., presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia di un soggetto nei confronti di un altro, che può derivare da una peculiare posizione nella famiglia, ma non si esaurisce nella titolarità della potestà genitoriale sul minore, comprendendo ogni situazione di reale ed effettiva subordinazione in ambito familiare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei Giudici di merito, che, in un caso di omicidio aggravato commesso in concorso dal padre e dal figlio maggiorenne, aveva escluso nei confronti di quest’ultimo l’attenuante suindicata, ritenendola configurabile solo nell’ipotesi di prole minore degli anni diciotto).
Cass. pen. n. 2904/2014
In tema di concorso di persone nel reato, l’attenuante della partecipazione di minima importanza non è applicabile nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell’art.112 cod. pen., ivi compresa quella riferita al numero dei concorrenti nel reato pari o superiore a cinque, non essendo consentite distinzioni di sorta dal tenore letterale della norma.
Cass. pen. n. 46301/2013
Il giudice può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche all’imputato al quale abbia invece riconosciuto l’attenuante del contributo di minima importanza al reato commesso in concorso, atteso che le due circostanze hanno presupposti applicativi del tutto differenti. (Fattispecie relativa a reato di cessione di un ingente quantitativo di hashish).
Cass. pen. n. 11439/2013
L’attenuante prevista dall’art. 114 c.p. può essere concessa nei delitti colposi solo nel caso di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. e non anche nel caso, del tutto diverso, del concorso causale di condotte colpose, in cui manca la necessaria e reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui. (Fattispecie, in cui è stata esclusa l’attenuante, relativa a condanna per omicidio colposo del rappresentante della casa costruttrice e del venditore di un kit umidificatore il cui cattivo funzionamento nel corso di una seduta di ossigenoterapia aveva procurato la morte del paziente, intervenuta anche a causa del maldestro impiego dello strumento da parte di un’infermiera, anch’ella condannata).
Cass. pen. n. 9743/2013
Non è configurabile la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza in relazione alla condotta del soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sul posto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poi garantito loro la fuga.
Cass. pen. n. 40092/2011
L’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 c.p.) non può trovare applicazione sulla base della semplice graduazione della gravità delle condotte, ma comporta un esame dell’apporto causale delle condotte stesse; sotto tale profilo la condotta di colui che ricopre il ruolo formale di amministratore della società ed in tale veste omette qualsiasi controllo non solo favorisce la commissione di condotte di reato ma anche fornisce un contributo essenziale ed indefettibile per la realizzazione delle condotte criminose. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, affermandone la responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, non ha concesso l’attenuante di cui all’art. 114 c.p. all’amministratore formale che rivendicava un ruolo minore rispetto all’amministratore di fatto).
Cass. pen. n. 10642/2010
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. (Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di “staffetta”nelle fasi di trasporto dello stupefacente).
Cass. pen. n. 22456/2008
In tema di concorso di persone nel reato, allorchè l’imputato abbia richiesto l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 c.p., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell’evento. (Nel caso di specie, relativo al concorso in furto aggravato di un’autovettura, è stata ritenuta corretta la motivazione con cui la Corte d’appello, anche attraverso il diniego delle attenuanti generiche, ha implicitamente negato la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. ).
Cass. pen. n. 4730/2008
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all’art. 114, comma primo, c.p., presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell’esecuzione materiale del reato stesso, non è applicabile ai reati omissivi in quanto il non facere è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento.
Cass. pen. n. 1209/2008
In tema di favoreggiamento della prostituzione, deve escludersi l’attenuante del contributo di minima importanza nella condotta fiancheggiatrice consistente nel trasporto abituale della prostituta sul luogo di svolgimento delle prestazioni mercenarie, in quanto l’agente con tale condotta apporta un contributo essenziale alla commissione del reato.
Cass. pen. n. 33435/2006
La circostanza attenuante del contributo di minima importanza ha un significato di tipo causale che deve essere apprezzato sulla base di parametri valutativi assoluti, nel senso che l’apporto del concorrente non deve avere avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto al contributo degli altri concorrenti, ma deve avere assunto un’importanza obiettivamente minima, rilevabile, in considerazione della tipologia del reato commesso, dal grado di efficienza causale delle singole condotte.
Cass. pen. n. 45248/2005
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all’art 114 comma primo c.p. è configurabile solo quando l’opera del concorrente abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato: a tal fine non basta che l’apporto del soggetto abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quella dei concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto un’importanza oggettivamente minima, così da risultare nell’economia generale del fatto ed anche in termini assoluti del tutto marginale e non indispensabile.
Cass. pen. n. 21082/2004
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell’applicabilità dell’attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare — attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali — il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell’evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all’art. 114 c.p., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento.
Cass. pen. n. 19069/2004
L’art. 114 c.p. costituisce un’eccezione alla regola di equiparazione delle varie forme di concorso di persona nel reato, fondata sul principio monistico del reato concorsuale. Ne consegue che essa è configurabile soltanto quando l’opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, sì da da avere esplicato un’efficacia eziologica del tutto marginale e pressochè irrilevante nella produzione dell’evento.
Cass. pen. n. 16737/2004
Non è configurabile, in capo al lavoratore dipendente, l’attenuante di cui all’art. 114, comma secondo, c.p. (consistente nel fatto di chi sia stato determinato a commettere il reato o a cooperare in esso, quando ricorrono le condizioni stabilite nell’art. 112, comma primo, n. 3, stesso codice), in quanto l’aggravante prevista da quest’ultima disposizione (avere, nell’esercizio della propria autorità, direzione o vigilanza, determinato a commettere il reato persone soggette) non ricorre nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, che è disciplinato dal relativo contratto, nell’ambito del quale il prestatore di lavoro subordinato trova adeguata tutela, sicché il timore del licenziamento non può giustificare l’esecuzione, da parte sua, di direttive illecite, né il compimento di attività delittuose che dovessero comportare adesione a un’associazione per delinquere.
Cass. pen. n. 31762/2003
L’attenuante di cui all’art. 114 c.p. trova applicazione quando l’apporto del compartecipe risulti effettivamente così lieve da apparire quasi trascurabile e marginale nell’ambito della relazione causale. Il contributo dell’addetto alla predisposizione delle dosi per lo spaccio e alla custodia della sostanza stupefacente non può essere considerato come partecipazione di minima importanza al reato.
Cass. pen. n. 6250/2003
In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell’art. 114 c.p., secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all’art. 112 stesso codice, e dunque quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l’attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 629 c.p., che richiama, tra l’altro, l’ultima parte della previsione posta al n. 1, del comma 3 dell’art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite).
Cass. pen. n. 30298/2002
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’applicabilità della circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato (art. 114 c.p.), è necessario aver riguardo non solo alla natura e alla consistenza dell’attività svolta dal concorrente ma piuttosto al grado di incidenza di quest’ultima in ordine all’economia generale dell’iter criminoso in cui tale contributo svolge un ruolo non determinante e, quindi, marginale. (In applicazione di tale principio la S.C. non ha ritenuto di minima importanza nel concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l’azione provocatoria del correo che, invitato insieme ad altri, ad uscire fuori dal locale per essere generalizzato, dia uno schiaffo ad uno dei carabinieri stimolando analoghe violenze da parte di quelli che erano in sua compagnia).
Cass. pen. n. 201/1999
In tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell’opera di un compartecipe, un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuente di cui all’art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente verificato, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe; deve farsi viceversa ricorso ad un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice.
Cass. pen. n. 7881/1997
In tema di concorso di persone nel reato, l’attenuante della minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato prevista dall’art. 114 c.p., ricorre solo nella ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento. (Nella fattispecie è stata esclusa la configurabilità dell’attenuante in questione nei confronti di un imputato che, in occasione di un omicidio, era rimasto alla guida dell’auto ad attendere il complice ed aveva contribuito, con tale condotta, ad agevolare la fuga di quest’ultimo dopo la consumazione dell’omicidio stesso).
Cass. pen. n. 4951/1997
In tema di traffico illecito di sostanze stupefacenti, il diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è in contraddizione con il riconoscimento dell’attenuante della minima importanza dell’opera prestata da uno dei concorrenti nel reato, di cui all’art. 114 c.p., posto che la prima presuppone una valutazione di levità complessiva e oggettiva del fatto delittuoso e la seconda si pone invece su un piano di comparazione intersoggettiva.
Cass. pen. n. 7223/1996
L’attenuante prevista dall’art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e quella ex art. 114 c.p. operano su piani diversi, onde la loro autonomia e presenza dell’una con esclusione dell’altra, agendo la circostanza di cui all’art. 114 detto sul piano della minima partecipazione al fatto sotto il profilo dell’importanza del contributo causale dato dal correo alla perpetrazione del reato e, al contrario, quella contemplata dall’art. 73, comma quinto, D.P.R. 1990 n. 309, sul piano del fatto unitariamente inteso nelle sue componenti oggettive (mezzi, modalità o circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze).
Cass. pen. n. 6382/1996
In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione di cui all’art. 114, comma 2, c.p., che esclude l’applicabilità dell’attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell’art. 112 c.p. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque), si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che la predetta attenuante sia applicabile nel caso di rapina commessa da più persone riunite ed aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 1, c.p.).
Cass. pen. n. 784/1996
Per integrare la circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato (art. 114 c.p.) non basta una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso: ciò non può dirsi allorché il contributo prestato abbia facilitato il compimento dell’attività criminosa (nella specie, garantendo la fuoriuscita da uno Stato estero e l’introduzione in altri Paesi della droga illecitamente acquistata). Ne consegue, in materia di traffico di stupefacenti, che l’individuazione e il reclutamento dei corrieri da parte di un imputato e lo svolgimento di tale ruolo da parte di altro imputato non può ritenersi contributo di minima partecipazione.
Cass. pen. n. 866/1995
L’attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all’art. 114 c.p. è incompatibile con la circostanza aggravante relativa al numero delle persone (art. 114, comma 2, c.p.); ed è anche incompatibile con il reato associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110 e 113, che prevedono rispettivamente il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. Ciò perché, nel reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione legislativa dell’illiceità penale, non viene in considerazione l’azione del singolo imputato, bensì l’attività dell’associazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quell’attività. (Fattispecie in tema di reato associativo, aggravato dal numero di persone, di cui all’art. 75, comma 4 legge stupefacenti, 22 dicembre 1975 n. 685).
Cass. pen. n. 4041/1994
L’attenuante di cui all’art. 114 c.p. trova applicazione là dove l’apporto del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell’ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale. Il contributo costituito dal trasporto di un detentore di stupefacente nel luogo di acquisto e da questo al luogo di provenienza non può essere considerato come partecipazione di minima importanza al reato.
Cass. pen. n. 6664/1993
Ai fini dell’applicabilità dell’attenuante prevista dall’art. 114, primo comma, c.p. non è sufficiente una mera comparazione tra la condotta dei vari concorrenti ma, valutando la tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti, occorre accertare il grado di efficienza causale, sia materiale che psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell’evento. La detta circostanza, pertanto, potrà essere concessa solo se la condotta del partecipe abbia esplicato un’efficacia eziologica del tutto marginale, cioè tale da potere essere avulsa dalla serie causale, senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell’impresa criminosa.
Cass. pen. n. 5785/1993
La minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato cui fa riferimento l’art. 114 c.p. deve ritenersi sussistere solamente nell’ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, sì da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento. Inoltre l’attribuzione ad uno dei correi della qualità di promotore od organizzatore dell’impresa criminale ex art. 112, n. 2, c.p., non determina automaticamente l’applicazione della circostanza attenuante a favore degli altri compartecipi dovendosi valutare, anche in tale ipotesi, se l’apporto causale dei medesimi abbia avuto o meno l’incidenza minima sopra delineata nel risultato complessivo dell’azione penalmente illecita posta in essere.
Cass. pen. n. 3692/1993
Nessuna contraddittorietà sussiste tra la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 114, primo comma, c.p. ed il contestuale diniego di quella prevista dall’art. 73, quinto comma del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, agendo le due attenuanti su piani nettamente distinti tra loro. L’attenuante della minima partecipazione è correlata infatti all’importanza del contributo causale dato dal correo alla perpetrazione del reato; quella del fatto di lieve entità concerne, invece, il «fatto» unitariamente inteso nelle sue componenti oggettive «mezzi, modalità o circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze».
Cass. pen. n. 8368/1992
Per l’applicabilità dell’attenuante facoltativa prevista dall’art. 114 c.p. non è sufficiente che, nella preparazione e nella esecuzione del reato, il soggetto abbia prestato un’opera di minore importanza rispetto a quella prestata da altri, ma è necessario che tale opera abbia avuto «minima importanza».
Cass. pen. n. 8247/1992
La cooperazione consistita nel fungere da «palo» mentre altro soggetto si apprestava a prelevare la droga, pur ritenuta idonea — nella specie — a giustificare la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è incompatibile con l’ulteriore attenuante di cui all’art. 114 c.p. Ciò con riferimento sia alla nozione in sé della «minima» partecipazione prevista da quest’ultima norma (da non confondere con la minore efficienza causale attribuita al «palo»), sia alla non cumulabilità delle due attenuanti sulla base della valutazione dello stesso elemento circostanziale in punto di fatto.
Cass. pen. n. 4708/1992
L’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all’art. 114 c.p., non è ravvisabile in caso di acquisto a scopo edificatorio di lotti di una lottizzazione abusiva, non potendosi ritenere che tale acquisto abbia avuto efficienza causale minima nell’attentato al potere programmatico dell’autorità pubblica.
Cass. pen. n. 2783/1992
Allorché l’imputato abbia richiesto l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 c.p., il giudice è tenuto a motivare sulla sua mancata concessione, a nulla rilevando che si tratta di circostanza di natura facoltativa.
Cass. pen. n. 331/1991
La diminuzione della pena prevista dalla prima parte dell’art. 114 c. p. è incompatibile con quella di cui all’ultima parte dell’art. 116 stesso codice, giacché il concorrente che ha voluto un reato diverso e meno grave non può addurre l’attenuante della minima partecipazione ad un fatto che non ha voluto.
Cass. pen. n. 14140/1989
In tema di circostanze, l’attenuante di cui all’art. 114 c.p. può essere concessa solo se la condotta del partecipante abbia esplicato efficacia causale del tutto marginale nella realizzazione dell’evento. Non può considerarsi tale la condotta di colui che abbia agevolato il passaggio clandestino del confine a coimputati, corrieri di droga, per consentire il trasporto della quale abbia, altresì, fornito un automezzo.
Cass. pen. n. 13274/1989
In tema di circostanze del reato, l’attenuante di cui all’art. 114 c.p. non è applicabile in ipotesi di concorso di cause indipendenti, che abbiano prodotto sinergicamente l’evento, ma solo in casi di concorso o cooperazione ex artt. 110 e 113 del c.p.
Cass. pen. n. 8727/1989
L’attenuante della minima partecipazione al fatto è incompatibile con i reati plurisoggettivi.
Cass. pen. n. 2302/1989
L’attenuante di cui all’art. 114 c.p. è configurabile solo quando l’opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella degli altri concorrenti, ma addirittura minima, sì da aver esplicato un’efficacia eziologica del tutto marginale e quasi irrilevante nella produzione dell’evento. Ne consegue che detta attenuante non è applicabile nel delitto di bancarotta quando si accerta che esso è commesso da soggetti che abbiano svolto nell’impresa, dichiarata fallita, un ruolo decisivo.
Cass. pen. n. 10269/1988
Non è configurabile il concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p. con la diminuente dell’art. 116 dello stesso codice.
Cass. pen. n. 9609/1988
La circostanza attenuante inerente alla minima importanza nella partecipazione al reato non è applicabile quando il numero delle persone è previsto come aggravante speciale per un determinato reato da una norma diversa da quella di cui all’art. 112 c.p.
Cass. pen. n. 6175/1988
Non è applicabile la diminuente della minima partecipazione al fatto-reato quando i concorrenti siano cinque o più. La dizione letterale del secondo comma dell’art. 114 c.p. palesa chiaramente l’intenzione del legislatore, di punire più severamente coloro che in numero considerevole, anche non contestualmente prendano parte alla preparazione e/o all’esecuzione di un reato, proprio in relazione all’esigenza che alla perpetrazione di esso, in ciascuna delle sue fasi, sia obiettivamente necessario o ritenuto opportuno il contributo di un numero rilevante di persone.
Cass. pen. n. 8750/1987
La circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto non è applicabile quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale. Ciò in quanto la riserva «salvo che la legge disponga altrimenti» contenuta nell’art. 112 c.p. non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma esclude pure l’applicabilità dell’attenuante di cui sopra anche in presenza di siffatte norme speciali. (Fattispecie in tema di rapina aggravata, ai sensi dell’art. 628, terzo comma n. 1 c.p., poiché commessa da più persone riunite).
Cass. pen. n. 1757/1986
In tema di estorsione, non è di minima importanza l’opera del concorrente che abbia svolto attività di intermediazione ed abbia ricevuto egli stesso la somma estorta, dichiarando di doverla consegnare ad altri ignoti partecipanti.
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