14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1962 del 11 marzo 1986
Testo massima n. 1
Con il quinto comma dell’art. 280 c.p. il legislatore, stabilendo che le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel quarto comma dello stesso articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, ha inteso soltanto vietare il giudizio di comparazione tra le attenuanti eventualmente concesse e le aggravanti delle lesioni gravi o gravissime o della morte delineate nell’art. 280 c.p., senza portare tuttavia nessuna prevenzione all’operatività delle attenuanti sulla pena stabilita in maniera indipendente per il delitto circostanziato.
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Testo massima n. 1
La dissociazione da un accordo criminoso per essere rilevante deve essere manifestata ai correi con atti che rivelino a questi la riacquistata estraneità del dissociato prima che in conseguenza dell’accordo venga intrapresa l’attività criminosa, non valendo notoriamente nei reati concorsuali la singola desistenza volontaria a discriminare l’autore se non in quanto questi riesca ad impedire il compimento dell’azione da parte degli altri compartecipi.
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