Cass. pen. n. 47479 del 16 luglio 2015
Testo massima n. 1
Per integrare il delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen., non è sufficiente la sola rappresentazione ed accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma è necessario che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumità di una persona, quali beni protetti dalla norma.