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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11344 del 11 dicembre 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11344 del 11 dicembre 1993

Testo massima n. 1

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 307 c.p. [ assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata ], nella nozione di «rifugio» rientra anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immediata urgenza di trattamenti sanitari, taluno dei soggetti menzionati nel primo comma del citato art. 307 venga accolto e, successivamente agli interventi anzidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in condizioni di clandestinità, nulla rilevando, in contrario, per quanto attiene la posizione del sanitario, l’esonero di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 365, secondo comma, c.p., dall’obbligo del referto, giacché tale esonero, previsto solo con riguardo alla prestazione dell’attività strettamente sanitaria, non può implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell’intera condotta, nel cui ambito la detta prestazione si sia collocata.

Testo massima n. 1

Attesa la ricomprensibilità del reato di cui all’art. 270 bis c.p. [ associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico ] fra quelli di cui all’art. 302 c.p., ai quali fa a sua volta riferimento, per indicare i reati-fine della banda armata, l’art. 306, primo comma, c.p., ne deriva che, ai fini della operatività delle cause di non punibilità previste dall’art. 309 c.p., la condizione che non sia stato ancora commesso il delitto, quale che esso sia, per il quale la banda è stata formata, deve necessariamente sussistere anche quando detto delitto sia quello di cui al citato art. 270 bis.

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