Cass. pen. n. 7931 del 6 luglio 1988
Testo massima n. 1
Il delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione, previsto dall'art. 280 c.p., richiede che alla volontà di attentare alla vita o all'incolumità di una persona si aggiunga il dolo specifico di agire nell'ambito di ideologie che abbiano carattere terroristico od eversivo dell'ordine costituito. (Nella fattispecie si è ritenuto che l'uso di armi contro persone inermi, dette a bersaglio solo perché appartenenti a determinate categorie o nazionalità, costituisca azione terroristica).