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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38260 del 16 ottobre 2007

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38260 del 16 ottobre 2007

Testo massima n. 1

La speciale circostanza attenuante prevista dall’art. 4, D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. con mod. dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, va riconosciuta anche relativamente ai delitti cui non si riferiscono direttamente le condotte collaborative, purchè tali delitti siano stati ispirati da un unico disegno terroristico od eversivo nell’ambito di un gruppo organizzato di cui l’imputato abbia fatto parte, e sempre che la dissociazione si riferisca a tutto il contesto criminale, e la collaborazione si estrinsechi nella comunicazione di tutte le conoscenze sulle realtà materiali e soggettive del gruppo criminale di riferimento. [ Nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile l’attenuante anche con riferimento ad un reato di attentato definitivamente consumato al momento della collaborazione ].

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