Cass. pen. n. 25158 del 3 febbraio 2022

Testo massima n. 1


Per integrare il delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen. è sufficiente il dolo diretto, ossia che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumità di una o più persone, quali beni protetti dalla norma, non essendo, invece, necessario il dolo intenzionale, rappresentato dalla specifica finalità di uccidere o ledere, quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione.

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