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Art. 47 — Errore di fatto

Art. 47 — Errore di fatto

L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 949/2015

Ai fini dell’applicazione dell’art. 47 c.p., non è sufficiente che l’imputato affermi di non avere avuto la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto tipico, ricadendo su chi invoca l’errore l’onere di provare – o almeno di allegare elementi specifici che consentano una verifica dell’assunto – di aver agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva. (Fattispecie in tema di ignoranza dell’età della persona offesa del reato di prostituzione minorile commesso in epoca antecedente all’introduzione dell’art. 602 quater, c.p.).

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Cass. pen. n. 37837/2014

In tema di applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 47 c.p., il dubbio su una circostanza di fatto che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa non è di per sè sufficiente ad escludere il dolo in quanto, mentre l’errore determina il convincimento circa l’esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, chi agisce nel dubbio è invece consapevole di potersi esporre a violare la legge, cosicché il compimento dell’azione comporta l’accettazione del rischio nella causazione dell’evento, concretizzando così una forma di responsabilità a titolo di dolo eventuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha giudicato corretta la condanna di soggetto imputato di prostituzione minorile per condotte anteriori all’introduzione dell’art. 602-quater c.p. e perpetrate nonostante il dubbio circa la minore età della persona offesa).

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Cass. pen. n. 6405/2012

In tema di circolazione stradale, la segnaletica di località sia di inizio che di fine centro abitato, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 131 commi 4 e 6 D.P.R. n. 495 del 1992, incide direttamente sulla disciplina della guida in riferimento al limite di velocità, di guisa che l’errore sulla interpretazione di detta segnaletica, tipizzata per forme e colori, si risolve in un irrilevante errore di diritto, sub specie di errore su norma extrapenale che integra la norma penale – nella specie la previsione di cui all’art. 589 c.p. – ai sensi dell’art. 47, comma terzo, c.p. (Fattispecie relativa alla responsabilità dell’imputato, in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p., escludendo che un cartello che non risponde alle caratteristiche tipizzate dalla legge e recante la dicitura ‘arrivederci a…”valga ad ingenerare nell’automobilista il legittimo convincimento di essere fuoriuscito dal perimetro urbano, integrando l’errore scusabile).

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Cass. pen. n. 11497/2011

L’elemento soggettivo del reato contravvenzionale non è escluso dall’errore sull’estensione di un’autorizzazione rilasciata per lo svolgimento di un’attività di gestione di rifiuti, perché si tratta di errore sul precetto che non integra lo stato di “buona fede”.

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Cass. pen. n. 15388/2005

La causa di giustificazione di cui all’art. 47 c.p. è esclusa dalla sussistenza nell’agente del dubbio in merito al fatto posto che, mentre l’errore determina il convincimento circa l’esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, il dubbio determina per contro uno stato di incertezza, una possibilità di differente valutazione la quale, permanendo, impedisce il formarsi dell’erronea certezza richiesta dalla norma. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l’imputato — nel ricevere la droga fosse nella condizione di non poter escludere che lo stupefacente fosse droga pesante, e dunque di dubitare delle assicurazione del venditore che si trattasse di droga leggera).

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Cass. pen. n. 22813/2004

L’errore sulla qualifica demaniale di un’area o terreno non esclude l’elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, in quanto ai sensi dell’art. 47 c.p., la punibilità è esclusa solo in riferimento all’errore su «legge diversa da quella penale» intendendosi per legge diversa solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non implicitamente richiamata in una norma penale, mentre, in relazione alla indicata fattispecie, tale legge risulta incorporata in via esplicita nella disposizione penale.

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Cass. pen. n. 14819/2004

L’errore scusabile ai fini dell’elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall’erronea interpretazione di una legge extrapenale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, nè richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l’obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l’errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell’errore sulla legge penale vera e propria. (Nella fattispecie è stato escluso il profilo dell’errore con riferimento al reato di furto, perché non contiene alcun riferimento, diretto o indiretto, a norme extrapenali).

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Cass. pen. n. 1668/2004

L’errore su legge extrapenale scusa solo quando essa regola rapporti e situazioni di fatto che non intaccano la protezione accordata dal diritto agli stessi beni e interessi perseguiti dalla norma penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, con riguardo al reato di renitenza alla leva, previsto dall’art. 135, comma primo, lett. a), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, la Corte ha escluso che costituisse errore scusabile su legge extrapenale quello consistente nell’avere l’imputato erroneamente ritenuto di non essere obbligato a presentarsi alla visita di leva per la sussistenza di una causa di dispensa dal servizio militare, suscettibile di operare, però, solo dopo l’adempimento del suddetto obbligo e previo accertamento dei relativi presupposti).

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Cass. pen. n. 24605/2003

L’errore sul fatto che, ai sensi dell’art. 47 c.p., esime dalla punibilità è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v’è errore sul fatto, bensì errore sulla interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione. (Nella specie, si è esclusa la configurabilità dell’errore di fatto nella condotta del custode di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo che l’aveva demolita nel convincimento della cessazione dl vincolo sul bene, in considerazione del tempo trascorso dal sequestro, nonché per la perdita del suo valore commerciale a causa dell’inerzia prolungata della p.a.).

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Cass. pen. n. 17205/2002

L’errore su legge diversa da quella penale (art. 47, terzo comma, c.p.) non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, fra le quali, tuttavia, non vanno annoverate quelle che — come nel caso delle norme privatistiche che disciplinano il trasferimento della proprietà — siano destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, pur in accoglimento del ricorso del P.G. avverso sentenza di assoluzione, ha ritenuto che erroneamente il giudice di merito avesse escluso la possibile rilevanza dell’errore di diritto — per poi, tuttavia, applicare ugualmente, di fatto, la scusante, come una motivazione definita “incoerente ed errata” — in un caso in cui all’imputato erano stati addebitati i reati di cui agli artt. 632 e 639 c.p. per avere egli apposto dei cordoli di cemento su di un’area da lui erroneamente ritenuta di sua proprietà).

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Cass. pen. n. 7402/2000

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L’art. 2087 c.c., infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. La circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro, atteso che la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato ma (per i reati colposi) solo dall’errore non determinato da colpa, ai sensi dell’art. 47 c.p. (Fattispecie relativa a lesioni personali riportate da un operaio ad una mano con una macchina denominata calandra carta per la lavorazione della seta, sfornita di un’idonea barra di sicurezza).

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Cass. pen. n. 5447/1995

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella forma dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non si può invocare l’errore di fatto, né l’ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l’obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell’ordinamento. (Fattispecie nella quale il difetto del dolo era stato sostenuto dall’imputato adducendo che l’udienza presidenziale di separazione tra i coniugi era stata rinviata, senza che alcun provvedimento fosse stato adottato riguardo al mantenimento).

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Cass. pen. n. 16264/1990

L’ignoranza e l’errore di fatto ex artt. 47 e 48 c.p. non scusano quando riguardano semplici modalità dell’evento voluto e giuridicamente considerato. (Nella fattispecie l’incendio si era sviluppato in anticipo per un errore di fatto consistito nella falsa rappresentazione dello spegnimento della fiamma del bruciatore della caldaia, su cui era stata versata la benzina per provocare dall’esterno il fuoco con apposito congegno elettronico).

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Cass. pen. n. 11156/1989

Legge diversa da quella penale è solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, né richiamati, né incorporati — implicitamente o esplicitamente — in una norma penale. Ne deriva che le disposizioni legislative che disciplinano i doveri del custode di cose sequestrate non hanno natura di norma extrapenale poiché l’art. 328 c.p. con l’avverbio «indebitamente» recepisce ogni violazione delle regole riguardanti l’attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. (Nella specie trattavasi di custode di cosa sequestrata, rifiutatosi di consegnare la res a persona — diversa dall’imputato — in favore della quale era stata ordinata la restituzione. Ha osservato la corte che l’art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., nel prevedere il preventivo pagamento delle spese di custodia e nel disciplinare come espressa eccezione il caso della restituzione a persona diversa dal prevenuto, integra il precetto penale: non può quindi essere invocato l’errore su legge extrapenale).

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Cass. pen. n. 8355/1989

La punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato, ma, ai sensi dell’art. 47 c.p., solo dall’errore non determinato da colpa. Ne consegue che la circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina, o alla regolarità di impianti, non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro; ciò perché la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell’imprenditore l’obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, sicché il destinatario di tale obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro, sempre possibili, carenze o superficialità di osservazione verificatesi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente o informativamente espressi.

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Cass. pen. n. 9442/1986

L’errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma penale. Pertanto non è scusabile l’errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione, proprio perché determinano il contenuto del comando penale, quale quello attinente alla disciplina per il rilascio o per il rinnovo della licenza di porto d’armi, per il quale non è sufficiente pagare la relativa tassa di concessione e, quindi, ritenere rinnovata la licenza stessa, già scaduta.

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Cass. pen. n. 564/1983

L’errore giustificabile su legge extra- penale, si concretizza in una difettosa ricostruzione o rappresentazione della realtà sì che il dato volitivo del processo psichico risulti inficiato da quello intellettivo: quindi l’eventuale errata interpretazione tecnica della realtà esattamente percepita non vale a discriminare la penale responsabilità.

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Cass. pen. n. 9069/1982

L’errore su legge diversa da quella penale, come tale escludente il dolo, è quello che cade su norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e che non siano stati richiamati o inseriti in una norma penale e non anche l’errore che cade su norme di altre branche del diritto introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa. (Nella specie è stato escluso il dolo dell’aggiudicatario di un fondo venduto all’asta che, prima del decreto di trasferimento del bene ma dopo il pagamento del prezzo d’asta, aveva trebbiato e venduto il grano ed era stato accusato di furto).

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Cass. pen. n. 755/1982

L’errore determinato da colpa non può qualificarsi errore di fatto e la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. (Fattispecie in tema di grave infortunio in fabbrica verificatosi per la deflagrazione di polvere di alluminio allo stato di sospensione atmosferica, fenomeno raro, ma ovviabile, se si fosse ricorso alla necessaria consulenza tecnico- culturale e alla conseguente predisposizione di idonee condizioni ambientali).

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Cass. pen. n. 5797/1981

L’errore in ordine alla non necessità dell’autorizzazione amministrativa per l’edificazione di un’opera per la quale la licenza comunale sia effettivamente obbligatoria, cadendo su norme che, inserendosi nel precetto penale, valgono a formare l’obiettività giuridica del reato, deve configurarsi come ignoranza della legge penale, come tale assolutamente inescusabile ai sensi dell’art. 5 c.p.

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Cass. pen. n. 5236/1978

La responsabilità per reato colposo e la conseguente punibilità dell’agente non possono essere escluse per ravvisabilità di errore di fatto quando l’errore stesso sia determinato da colpa inescusabile.

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Cass. pen. n. 4662/1978

L’errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l’ultimo comma dell’art. 47 c.p. ai fini della esclusione della punibilità, deve essere sempre originata da errore scusabile. (Nella specie non è stata ritenuta tale l’erronea convinzione della validità di un ulteriore periodo di quindici giorni e della possibilità di riattivazione mediante pagamento del premio di un contratto di assicurazione di autoveicoli per responsabilità civile stipulato solo per la durata di pochi giorni).

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