14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24605 del 5 giugno 2003
Testo massima n. 1
L’errore sul fatto che, ai sensi dell’art. 47 c.p., esime dalla punibilità è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v’è errore sul fatto, bensì errore sulla interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione. [ Nella specie, si è esclusa la configurabilità dell’errore di fatto nella condotta del custode di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo che l’aveva demolita nel convincimento della cessazione dl vincolo sul bene, in considerazione del tempo trascorso dal sequestro, nonché per la perdita del suo valore commerciale a causa dell’inerzia prolungata della p.a. ].
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