Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14819 del 26 marzo 2004

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14819 del 26 marzo 2004

Testo massima n. 1

L’errore scusabile ai fini dell’elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall’erronea interpretazione di una legge extrapenale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, nè richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l’obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l’errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell’errore sulla legge penale vera e propria. [ Nella fattispecie è stato escluso il profilo dell’errore con riferimento al reato di furto, perché non contiene alcun riferimento, diretto o indiretto, a norme extrapenali ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze