14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15388 del 26 aprile 2005
Testo massima n. 1
La causa di giustificazione di cui all’art. 47 c.p. è esclusa dalla sussistenza nell’agente del dubbio in merito al fatto posto che, mentre l’errore determina il convincimento circa l’esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, il dubbio determina per contro uno stato di incertezza, una possibilità di differente valutazione la quale, permanendo, impedisce il formarsi dell’erronea certezza richiesta dalla norma. [ Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l’imputato — nel ricevere la droga fosse nella condizione di non poter escludere che lo stupefacente fosse droga pesante, e dunque di dubitare delle assicurazione del venditore che si trattasse di droga leggera ].
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