14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16264 del 7 dicembre 1990
Testo massima n. 1
In tema di truffa, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l’artificio o il raggiro e l’altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l’idoneità in astratto dei mezzi usati, quando in concreto essi si siano dimostrati idonei a trarre in errore, né vale ad escludere il delitto l’eventuale difetto di diligenza della persona offesa.
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Testo massima n. 1
L’evento non voluto è valutabile ai sensi dell’art. 83 c.p. ed è, quindi, addebitabile all’agente a solo titolo di colpa, soltanto quando esso sia materialmente ed essenzialmente diverso da quello voluto. Qualora, invece, si tratti di un evento dolosamente voluto, anche se verificatosi con modalità diverse, il colpevole risponde a titolo di dolo dell’evento cagionato, al quale abbia comunque partecipato. [ Fattispecie in tema di incendio sviluppatosi in anticipo perchè non era stata spenta, contrariamente a quanto concordato tra gli imputati, la fiamma del bruciatore della caldaia, su cui era stata versata della benzina per provocare poi dall’esterno il fuoco con apposito congegno elettronico ].
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