14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 564 del 14 luglio 1983
Posted at 20:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’errore giustificabile su legge extra- penale, si concretizza in una difettosa ricostruzione o rappresentazione della realtà sì che il dato volitivo del processo psichico risulti inficiato da quello intellettivo: quindi l’eventuale errata interpretazione tecnica della realtà esattamente percepita non vale a discriminare la penale responsabilità.
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