14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6405 del 16 febbraio 2012
Testo massima n. 1
In tema di circolazione stradale, la segnaletica di località sia di inizio che di fine centro abitato, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 131 commi 4 e 6 D.P.R. n. 495 del 1992, incide direttamente sulla disciplina della guida in riferimento al limite di velocità, di guisa che l’errore sulla interpretazione di detta segnaletica, tipizzata per forme e colori, si risolve in un irrilevante errore di diritto, sub specie di errore su norma extrapenale che integra la norma penale – nella specie la previsione di cui all’art. 589 c.p. – ai sensi dell’art. 47, comma terzo, c.p. [ Fattispecie relativa alla responsabilità dell’imputato, in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p., escludendo che un cartello che non risponde alle caratteristiche tipizzate dalla legge e recante la dicitura ‘arrivederci a …” valga ad ingenerare nell’automobilista il legittimo convincimento di essere fuoriuscito dal perimetro urbano, integrando l’errore scusabile ].
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