14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1668 del 21 gennaio 2004
Testo massima n. 1
L’errore su legge extrapenale scusa solo quando essa regola rapporti e situazioni di fatto che non intaccano la protezione accordata dal diritto agli stessi beni e interessi perseguiti dalla norma penale. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, con riguardo al reato di renitenza alla leva, previsto dall’art. 135, comma primo, lett. a ], del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, la Corte ha escluso che costituisse errore scusabile su legge extrapenale quello consistente nell’avere l’imputato erroneamente ritenuto di non essere obbligato a presentarsi alla visita di leva per la sussistenza di una causa di dispensa dal servizio militare, suscettibile di operare, però, solo dopo l’adempimento del suddetto obbligo e previo accertamento dei relativi presupposti ].
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