Art. 141 bis – Codice di procedura penale – Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 11514/2017
In tema di documentazione dell'interrogatorio di indagato in stato di detenzione, il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i contenuti probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la fonoregistrazione è finalizzata a documentare le modalità con cui si è svolto l'interrogatorio, che possano assumere rilievo nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni; ne deriva che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato, e non anche della fonoregistrazione, non determina l'inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l'interrogatorio è avvenuto con modalità idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo.
Cass. pen. n. 41761/2013
Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis c.p.p. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di "detenzione", per cui, data l'accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato detenuto il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, sia trasferito in luogo protetto, dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.
Cass. pen. n. 39848/2013
La notifica di atti del procedimento penale ad una società, ancorchè priva di personalità giuridica, va effettuata secondo le forme stabilite dal codice di procedura civile atteso il richiamo contenuto nel comma terzo dell'art. 154 cod. proc. pen. e, in ipotesi di notifica indirizzata al legale rappresentante, è, di conseguenza, applicabile l'art. 140 cod. proc. civ. che presuppone, però, che sia individuato il luogo della notifica, ma non vi sia la presenza del destinatario. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 140 cod. proc. civ. in quanto non era stato possibile individuare il luogo della notifica, per essere il destinatario sconosciuto).
Cass. pen. n. 4176/2013
Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis c.p.p. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di "detenzione", per cui, data l'accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato detenuto il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, sia trasferito in luogo protetto, dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.
Cass. pen. n. 17422/2011
La regola dell'inutilizzabilità per l'omessa riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio, svolto fuori udienza, di persona detenuta è circoscritta al solo ambito cautelare, ma non ha alcuna rilevanza nell'ambito dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale.
Cass. pen. n. 39061/2009
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità.
L'art. 141 bis c.p.p. prescrive la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dell'udienza, anche con riferimento alle dichiarazioni rese “erga alios”, a pena di inutilizzabilità delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi.
La riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dell'udienza, è prescritta dall'art. 141-bis c.p.p. anche con riferimento alla documentazione delle dichiarazioni rese "erga alios", a pena di inutilizzabilità delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi.
Non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente.
Cass. pen. n. 41160/2002
L'inutilizzabilità di atti processuali (nella specie, di dichiarazioni etero-accusatorie contenute in un verbale di interrogatorio) conseguente all'omissione di adempimenti formali è configurabile soltanto se quest'ultima risulti positivamente dimostrata e non anche quando essa sia meramente ipotizzabile per l'assenza di prova documentale degli adempimenti di cui si tratta, quando l'esistenza di una siffatta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge. (Fattispecie relativa ad asserita mancanza di registrazione fonografica di interrogatorio desunta dalla omessa trasmissione dei relativi nastri magnetici al tribunale del riesame).
Cass. pen. n. 33361/2002
L'inosservanza delle formalità di documentazione previste dall'art. 141 bis c.p.p. determina l'inutilizzabilità dell'interrogatorio solo nel caso in cui l'imputato si trovi in stato di detenzione, dovendosi intendere tale condizione nel senso di una materiale restrizione della libertà personale, per esecuzione di pena ovvero per applicazione di misura cautelare o di sicurezza o per provvedimenti custodiali temporanei (nel caso di specie la Corte ha escluso l'inutilizzabilità dell'interrogatorio reso dall'imputato a seguito della convocazione presso gli uffici della polizia giudiziaria, nei cui confronti non era stato ancora emesso alcun provvedimento coercitivo).
Cass. pen. n. 2143/2001
In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 bis c.p.p. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta.
Cass. pen. n. 11313/2001
Non può validamente dedursi, in sede di riesame, come causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti in stato di detenzione, il fatto che non siano state trasmesse le registrazioni fonografiche o audiovisive prescritte dall'art. 141 bis c.p.p., posto che solo l'accertata, oggettiva mancanza di tali registrazioni comporta, ai sensi del medesimo art. 141 bis, la sanzione dell'inutilizzabilità.
Cass. pen. n. 10462/2001
Le forme e le modalità di assunzione di atti processuali all'estero soggiacciano alle regole processuali del luogo di assunzione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione di legge quando, come nella specie, le dichiarazioni rese all'estero non siano state registrate ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p., atteso peraltro che tale modalità di documentazione, richiesta dalla norma italiana, non attiene alla sfera dei principi di ordine pubblico interno.
Cass. pen. n. 4036/2000
La disciplina in tema di documentazione dell'interrogatorio — che non si svolga in udienza — della persona in stato detenzione non si applica al soggetto agli arresti domiciliari, atteso che quest'ultimo non versa nella condizione psicologica e ambientale di minorata difesa in relazione alla quale va garantita in modo particolare la trasparenza dell'atto processuale al fine di scongiurare ogni rischio di coartazione della volontà del soggetto sottoposto all'interrogatorio.
Cass. pen. n. 403/2000
La disciplina in tema di documentazione dell'interrogatorio - che non si svolga in udienza - della persona in stato detenzione non si applica al soggetto agli arresti domiciliari, atteso che quest'ultimo non versa nella condizione psicologica e ambientale di minorata difesa in relazione alla quale va garantita in modo particolare la trasparenza dell'atto processuale al fine di scongiurare ogni rischio di coartazione della volontà del soggetto sottoposto all'interrogatorio.
Cass. pen. n. 617/2000
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona detenuta, la sanzione di inutilizzabilità ex art. 141 bis c.p.p. consegue alla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto, ovvero alla ipotesi in cui, pure avvenuta tale riproduzione, manchi sia la sua trascrizione, che la redazione del verbale in forma riassuntiva. La semplice mancata trascrizione del contenuto dell'interrogatorio registrato o filmato, in presenza della verbalizzazione riassuntiva, non implica inutilizzabilità, anche nel caso in cui la suddetta trascrizione, in quanto richiesta dalla parte, costituisca obbligo per il giudice.
Cass. pen. n. 1601/2000
La norma dell'art. 141 bis c.p.p., introdotta dall'art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 332 - secondo cui l'interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione deve essere documentato integralmente con sistemi di riproduzione fonografica o audiovisiva-, attiene alla documentazione della prova e non alla sua valutazione, con la conseguenza che non possono non applicarsi le regole vigenti al momento della acquisizione. Ne discende che sono utilizzabili le dichiarazioni rese anteriormente alla entrata in vigore della predetta norma senza che l'interrogatorio sia stato assunto in mancanza dei predetti mezzi. Nè può porsi un problema di legittimità costituzionale tra indagati per violazione dell'art. 3 Cost., perché tale disparità trova giustificazione nella diversità delle norme al momento vigenti.
Cass. pen. n. 3021/1999
Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da imputato detenuto, è sufficiente il verbale riassuntivo che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno valore probatorio almeno fino al momento in cui, su richiesta di parte, non venga trascritta la riproduzione integrale.
Cass. pen. n. 3723/1999
Si verifica lesione essenziale del diritto di difesa in sede di riesame quando, tra gli atti trasmessi dalla autorità procedente, manchino sia la trascrizione dell'interrogatorio fonoregistrato dell'indagato, sia il verbale in forma riassuntiva. Quest'ultimo, infatti, garantisce che l'interrogatorio si è verificato e che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati. La trascrizione della registrazione dell'interrogatorio, per altro, può essere omessa solo in presenza della verbalizzazione riassuntiva, con la conseguenza che la mancanza di entrambi gli atti, pur se al tribunale siano state trasmesse le sole «cassette», rende inutilizzabile un atto che ha funzione di garanzia e costituisce momento fondamentale della strategia difensiva.
Cass. pen. n. 849/1999
Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis c.p.p. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di «detenzione». Data l'accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato «detenuto» il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, sia trasferito in «luogo protetto», dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.
Cass. pen. n. 10/1998
Le dichiarazioni indizianti dei cosiddetti collaboratori di giustizia, in stato di detenzione, non documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva a norma dell'art. 141 bis c.p.p., non sono utilizzabili nei confronti di terzi.
Cass. pen. n. 9/1998
Qualunque dichiarazione resa in sede di interrogatorio, anche se reiterato o effettuato con le modalità del confronto, da persona detenuta, quale che sia il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o di collegamento con quelli per cui l'interrogatorio è stato disposto, deve essere documentata con le formalità previste dall'art. 141 bis c.p.p. a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti eventuali responsabilità penali. Ne consegue che, mancando la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio o in assenza delle previste forme alternative ad essa, l'atto è colpito dalla sanzione di inutilizzabilità sia nei confronti della persona che lo rende, sia nei confronti di terzi, in quanto è la registrazione, e non il verbale, redatto contestualmente in forma riassuntiva, a far prova delle dichiarazioni rese dalla persona detenuta; e tale inutilizzabilità impedisce la valutazione dell'atto sia nel dibattimento a fini probatori, sia in rapporto ad ogni altra decisione da adottare nei riti alternativi, sia in fase di indagini preliminari, come elemento apprezzabile a fini dell'adozione di provvedimenti cautelari e come presupposto per il compimento di ulteriori indagini. (In motivazione, la S.C. ha precisato che: 1) per interrogatorio deve intendersi quello reso davanti all'autorità giudiziaria dall'indagato o da persona imputata in un procedimento connesso o di reato collegato, restando esclusi, dall'ambito di operatività della norma, le sommarie informazioni o le dichiarazioni rese alla P.G. a norma degli artt. 350 e 351 c.p.p., nonché gli interrogatori assunti da quest'ultima su delega del P.M., le dichiarazioni spontaneamente rese al P.M. o al giudice e gli interrogatori resi in udienza; 2) per stato di detenzione deve intendersi la condizione materiale di restrizione, per esecuzione pena, per applicazione di misure cautelari o per provvedimenti custodiali temporanei, in un istituto di custodia o di pena o in un luogo di cura esterno ad esso e, ove eccezionalmente consentita, negli uffici di polizia giudiziaria, nonché la condizione di internamento conseguente all'applicazione di misure di sicurezza, provvisorie o definitive, ma non lo stato della persona soggetta agli arresti domiciliari, né quello del minorenne obbligato alla permanenza in casa né, infine, quello del condannato affidato in prova al servizio sociale, ammesso alla semilibertà o fruente di licenza o permesso premio).
Cass. pen. n. 2958/1998
Il disposto di cui all'art. 141 bis c.p.p., relativo all'obbligo di documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, di ogni interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione, salvo che esso abbia luogo in udienza, trova applicazione, conformemente al testuale dettato normativo, con riguardo al solo «interrogatorio» in senso stretto, con esclusione, quindi, delle sommarie informazioni e delle dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350, commi 1 e 7 c.p.p.; il che ha anche una riconoscibile ragione di ordine logico, atteso che, verificandosi le condizioni previste dagli artt. 503, comma 5, e 513, commi 1 e 2, c.p.p., solo l'interrogatorio, fra gli atti di assunzione fuori udienza delle dichiarazioni rese da imputati o indagati, appare suscettibile di assumere piena valenza probatoria nei confronti tanto del dichiarante quanto di terzi.
Cass. pen. n. 2322/1997
L'obbligo previsto dall'art. 141 bis c.p.p., di documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità di “ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione”, salvo il caso in cui esso abbia luogo in udienza, deve essere osservato ogni qual volta si tratti di assumere dichiarazioni, ancorché definibili come “spontanee”, aventi ad oggetto fatti nei quali il dichiarante sia o possa essere coinvolto in qualità di imputato o indagato nello stesso procedimeto o in procedimento connesso o interrogatoriamente collegato, rimanendo invece esclusa la necessità di osservanza del detto obbligo quando le dichiarazioni da assumere riguardino fatti nei quali il dichiarante non sia in alcun modo coinvolto, si che la sua posizione possa essere assimilata a quella del teste o della persona informata sui fatti.
Cass. pen. n. 1815/1996
Le disposizioni dell'art. 141 bis c.p.p. si riferiscono all'interrogatorio assunto dall'autorità giudiziaria e non sono applicabili alle dichiarazioni spontanee, fatte dall'indagato di propria iniziativa e non su richiesta della polizia giudiziaria.
Cass. pen. n. 6278/1996
L'art. 141 bis c.p.p. — introdotto con l'art. 2 della L. 8 agosto 1995 n. 332 — prevede, a pena di inutilizzabilità, che ogni interrogatorio, che non si svolga in udienza, di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Per quel che concerne gli interrogatori resi precedentemente alla suddetta innovazione legislativa, la loro regolare documentazione, correttamente eseguita secondo le norme vigenti in quel momento, comporta automaticamente l'utilizzabilità del contenuto dei relativi atti, che non può venir meno, per il principio del tempus regit actum che vige di norma in materia processuale, a seguito di normativa intervenuta successivamente alla giuridica esistenza dell'atto, non potendosi trasformare — in tale situazione — il contenuto, legittimamente documentato al momento della sua formazione, in prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge successiva.
Cass. pen. n. 865/1996
Tanto le disposizioni contenute nell'art. 63 c.p.p., in tema di dichiarazioni autoindizianti, quanto quelle contenute nell'art. 141 bis stesso codice, in tema di formalità per l'effettuazione dell'interrogatorio di soggetti in stato di detenzione, sono dirette a garantire i diritti, rispettivamente, del dichiarante e dell'interrogato, e non già quelli di altri soggetti quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correità, tanto è vero - con particolare riguardo alle formalità di cui all'art. 141 bis c.p.p. - che dette formalità non sono tassativamente prescritte per le deposizioni testimoniali, nonostante queste possano avere valore ben più determinante per i soggetti accusati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione nei confronti dei chiamati in correità).
Cass. pen. n. 6194/1996
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141 bis e 275, comma terzo, c.p.p., in quanto l'eventuale disparità di trattamento tra gli indagati determinata dal diverso momento del tempo di applicazione di dette norme è irrilevante, potendo essa dar luogo a illegittimità costituzionale solo quando non trovi giustificazione razionale nella diversità delle situazioni di fatto disciplinate, diversità che può consistere anche nel solo elemento temporale.
Cass. pen. n. 5912/1995
L'eventuale inutilizzabilità dell'interrogatorio per inosservanza delle formalità di cui all'art. 141 bis c.p.p. (inserito dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 332), non implica il divieto di valutare come gravi indizi di colpevolezza, ai fini cautelari, le spontanee dichiarazioni che siano state rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p.
Ai fini dell'estinzione della custodia cautelare per mancata effettuazione, in tempo utile, del prescritto interrogatorio (art. 302 c.p.p.), non rileva l'eventuale inutilizzabilità di questo ultimo (nella specie dedotta sulla base dell'asserita violazione dell'art. 141 bis c.p.p.), giacché l'inutilizzabilità riguarda soltanto gli effetti probatori dell'atto, ma non incide sulla sua esistenza e validità ad altri effetti quali, in particolare, l'impedimento della suddetta estinzione.