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Art. 142 — Nullità dei verbali

Art. 142 — Nullità dei verbali

1. Salve particolari disposizioni di legge , il verbale è nullo [ 177 ] se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione [ 110 ] del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 41461/2012

In tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistere incertezza assoluta sulle persone intervenute è necessario che l’identità del soggetto partecipante all’atto non solo non sia documentata nella parte del verbale specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o ad esso comunque riconducibili.

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Cass. pen. n. 17807/2011

È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, ritenuta la nullità della notificazione a mezzo telefax dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 17801/2011

In tema di documentazione degli atti, la sottoscrizione del verbale a mezzo unicamente di apposizione di una sigla non integra nullità alcuna, stante la mancanza di previsioni che richiedano una rappresentazione grafica per esteso del nome e cognome del soggetto sottoscrittore.

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Cass. pen. n. 1740/2011

In tema di documentazione degli atti, non determina la nullità, ex art. 142 c.p. p., la mancata sottoscrizione del verbale di udienza in ogni foglio, in quanto tale sanzione è prevista solo per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente, determinando incertezza assoluta sulle persone intervenute nella formazione dell’atto, ma non riguarda ogni inosservanza delle formalità indicate dall’art. 137 c.p.p.

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Cass. pen. n. 43803/2008

La mancanza di sottoscrizione da parte del giudice del verbale di udienza non è causa di nullità, derivando questa unicamente dall’omessa sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente.

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Cass. pen. n. 10251/2007

Nei processi che si celebrano dinanzi ad autorità giudiziarie della Regione Trentino-Alto Adige, la mancata corrispondenza delle versioni linguistiche dei verbali dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio non dà luogo alla nullità assoluta di cui dall’art. 18 bis al D.P.R. 15 luglio 1988, n.574, come mod. dal D.L.vo 29 maggio 2001, n. 283, poiché non viola la regola della piena «parificazione» della lingua tedesca alla lingua italiana e dell’impiego per ciascun atto « della lingua usata» dall’interessato. [Nell’enunciare tale principio, la Corte ha affermato che l’eventuale incompletezza di una delle versioni linguistiche dei suddetti atti potrebbe unicamente rilevare ai fini delle nullità previste dagli artt. 142 e 429 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 3917/1998

La nullità prevista dall’art. 142 c.p.p. per i verbali con incertezza assoluta delle persone intervenute, o privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li ha redatti, non ha carattere assoluto sia perché non definita come tale sia perché non offende alcuno dei beni del giusto processo garantiti dall’art. 179, comma 1; essa ha carattere relativo, con il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell’atto, quando vi assiste, o al massimo con l’impugnazione della sentenza emessa al termine del giudizio in cui s’è verificata. [Fattispecie di omessa sottoscrizione di verbali stenotipici da parte del pretore e del cancelliere nel corso del giudizio di primo grado].

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Cass. pen. n. 3513/1997

Il processo verbale è nullo qualora non vi sia almeno in sigla la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha compilato, e non quando il nome e cognome di questo non risultino in alcuna parte del verbale medesimo; ed è irrilevante che attraverso detta sigla non possa individuarsi il nome del sottoscrittore, salvo che si contesti con una precisa accusa di falsità l’effettiva partecipazione del pubblico ufficiale all’atto documentato. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insussistente la nullità del verbale di una perquisizione, denunciata sotto il profilo che in esso mancava l’indicazione nominativa degli agenti operanti, dei quali non era peraltro possibile rilevare immediatamente le generalità per la indecifrabilità delle sottoscrizioni apposte in calce all’atto, ed ha rilevato altresì come da ciò non derivasse incertezza assoluta sulle persone intervenute, alla cui identificazione poteva risalirsi aliunde, anche attraverso gli atti del reparto di appartenenza degli operatori stessi].

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Cass. pen. n. 7577/1996

Non sussiste ipotesi di nullità con riguardo a verbali di dichiarazioni rese al Gip ed al P.M., redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall’ausiliario che lo deve assistere. Invero l’art. 142 c.p.p. sanziona di nullità il verbale mancante della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto mentre nel caso di cui sopra la sottoscrizione è proprio del suddetto soggetto; d’altro canto la mancata compilazione del verbale da parte dell’ausiliario costituisce mera irregolarità.

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Cass. pen. n. 2783/1996

Ai fini della validità di un verbale, ai sensi dell’art. 142 c.p.p., a nulla rileva che le sottoscrizioni del dichiarante e del pubblico ufficiale redigente non risultino anche sulla copia depositata dal competente ufficio in prossimità dell’udienza dinanzi al tribunale del riesame, sia perché è sufficiente che le sottoscrizioni siano presenti nell’originale del verbale, sia perché è lecito eliminare l’indicazione delle sottoscrizioni del dichiarante e del pubblico ufficiale redigente nelle copie degli atti depositate ai sensi dell’art. 309, comma 8, c.p.p. presso la cancelleria del tribunale del riesame.

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Cass. pen. n. 7474/1994

L’art. 142 c.p.p. richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale che lo ha compilato. Ne consegue che la mancanza di tale sottoscrizione nell’ultima pagina inficia la validità dell’atto.

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Cass. pen. n. 7263/1993

Ai fini della qualificazione di un atto come «irripetibile» occorre aver riguardo alla natura e alle caratteristiche peculiari dell’atto stesso, e non alla sua documentazione, che ne costituisce un momento logicamente o cronologicamente distinto. Ne deriva che rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione [poco importa se seguita o meno da provvedimenti coercitivi, personali o reali], di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti e descritti. Il fatto che poi la documentazione a tal fine redatta non abbia i requisiti formali del «verbale» non è, di per sé, causa di nullità o di inutilizzabilità dell’atto, sempre che non facciano difetto i requisiti sostanziali, da individuarsi essenzialmente [anche alla luce di quanto dispone l’art. 142 c.p.p. in tema di causa di nullità dei verbali], nella stretta contiguità spazio-temporale [compatibile con l’esigenza della pratica], fra la constatazione dei fatti e la formazione di detta documentazione, nonché nella certa provenienza di quest’ultima, attestata da apposita sottoscrizione, dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore. [Nella specie, in applicazione di detti principi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto utilizzabile, ai fini del decidere, una informativa di reato in cui si riferiva che, nella tarda serata del giorno precedente, un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. era stato notato fuori della propria abitazione in orario non consentito].

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Cass. pen. n. 2902/1993

La nullità di un verbale per incertezza assoluta sulle persone intervenute alla redazione dello stesso ovvero per mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, prevista dall’art. 142 c.p.p., rientra tra quelle relative ex art. 181 c.p.p., e, qualora si riferisca ad un verbale redatto nel corso delle indagini preliminari, deve essere eccepita nel termine indicato nell’art. 181, comma secondo, ultimo inciso, c.p.p., ed in particolare, nell’ipotesi di procedimento di riesame di provvedimento impositivo di una misura cautelare, immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti innanzi al tribunale del riesame, a pena di decadenza.

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Cass. pen. n. 6535/1991

In tema di formalità del processo verbale, per «firma» deve intendersi anche un segno grafico [iniziali o sigla] che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall’atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validità della sottoscrizione del verbale di istruzione sommaria, siglato dal magistrato, se dall’intestazione dell’atto è chiaramente ricavabile l’identificazione del magistrato procedente.

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