Cass. pen. n. 865 del 30 maggio 1996
Testo massima n. 1
Tanto le disposizioni contenute nell'art. 63 c.p.p., in tema di dichiarazioni autoindizianti, quanto quelle contenute nell'art. 141 bis stesso codice, in tema di formalità per l'effettuazione dell'interrogatorio di soggetti in stato di detenzione, sono dirette a garantire i diritti, rispettivamente, del dichiarante e dell'interrogato, e non già quelli di altri soggetti quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correità, tanto è vero - con particolare riguardo alle formalità di cui all'art. 141 bis c.p.p. - che dette formalità non sono tassativamente prescritte per le deposizioni testimoniali, nonostante queste possano avere valore ben più determinante per i soggetti accusati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione nei confronti dei chiamati in correità).