Cass. pen. n. 5912 del 27 dicembre 1995
Testo massima n. 1
L'eventuale inutilizzabilità dell'interrogatorio per inosservanza delle formalità di cui all'art. 141 bis c.p.p. (inserito dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 332), non implica il divieto di valutare come gravi indizi di colpevolezza, ai fini cautelari, le spontanee dichiarazioni che siano state rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p.
Testo massima n. 2
Ai fini dell'estinzione della custodia cautelare per mancata effettuazione, in tempo utile, del prescritto interrogatorio (art. 302 c.p.p.), non rileva l'eventuale inutilizzabilità di questo ultimo (nella specie dedotta sulla base dell'asserita violazione dell'art. 141 bis c.p.p.), giacché l'inutilizzabilità riguarda soltanto gli effetti probatori dell'atto, ma non incide sulla sua esistenza e validità ad altri effetti quali, in particolare, l'impedimento della suddetta estinzione.