14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 9 del 30 giugno 1998
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma ottavo, c.p.p., nella parte in cui non prevede, come obbligatoria, a pena di nullità, la comunicazione o informazione all’indagato, detenuto fuori della circoscrizione nella quale ha sede il tribunale del riesame, della facoltà di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo o di essere tradotto dinanzi al giudice del riesame, non sussistendo alcuna disparità di trattamento tra soggetti «ignoranti e non ignoranti» della disposizione in esame, in quanto di fronte alla norma tutti i consociati si trovano nella medesima condizione di conoscibilità di essa, né lo stato di ignoranza o di conoscenza, da parte del singolo, è situazione della quale l’ordinamento debba farsi carico con l’onere di indicazioni suppletive
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Testo massima n. 2
In materia di riesame di misure cautelari personali l’indagato, detenuto in luogo esterno al circondario ove ha sede il tribunale competente a decidere, ha diritto alla traduzione per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza o a quello del riesame, a condizione che vi sia stata una sua esplicita richiesta in questo senso. L’indicazione di tale diritto nell’avviso di udienza non è prevista da alcuna disposizione, né la sua omissione può integrare una nullità, stante il principio di tassatività delle stesse che devono, peraltro, concernere l’inosservanza di disposizioni espressamente stabilite per gli atti del procedimento a norma dell’art. 177 c.p.p.
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