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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2322 del 21 aprile 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2322 del 21 aprile 1997

Testo massima n. 1

L’obbligo previsto dall’art. 141 bis c.p.p., di documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità di “ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione”, salvo il caso in cui esso abbia luogo in udienza, deve essere osservato ogni qual volta si tratti di assumere dichiarazioni, ancorché definibili come “spontanee”, aventi ad oggetto fatti nei quali il dichiarante sia o possa essere coinvolto in qualità di imputato o indagato nello stesso procedimeto o in procedimento connesso o interrogatoriamente collegato, rimanendo invece esclusa la necessità di osservanza del detto obbligo quando le dichiarazioni da assumere riguardino fatti nei quali il dichiarante non sia in alcun modo coinvolto, si che la sua posizione possa essere assimilata a quella del teste o della persona informata sui fatti.

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