14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1601 del 10 febbraio 2000
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 141 bis c.p.p., introdotta dall’art. 2 della L. 8 agosto 1995, n. 332 – secondo cui l’interrogatorio di persona che si trovi in stato di detenzione deve essere documentato integralmente con sistemi di riproduzione fonografica o audiovisiva-, attiene alla documentazione della prova e non alla sua valutazione, con la conseguenza che non possono non applicarsi le regole vigenti al momento della acquisizione. Ne discende che sono utilizzabili le dichiarazioni rese anteriormente alla entrata in vigore della predetta norma senza che l’interrogatorio sia stato assunto in mancanza dei predetti mezzi. Nè può porsi un problema di legittimità costituzionale tra indagati per violazione dell’art. 3 Cost., perché tale disparità trova giustificazione nella diversità delle norme al momento vigenti.
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