14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11313 del 21 marzo 2001
Testo massima n. 1
In mancanza di una specifica e tempestiva richiesta di parte, l’eventuale mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi all’effettuazione di intercettazioni di comunicazioni, non determina, di per sè, la inutilizzabilità dei risultati di dette intercettazioni, quando dagli atti emergano elementi certi dai quali sia comunque possibile desumere la sicura esistenza dei provvedimenti in questione.
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Testo massima n. 2
In sede di richiesta, rivolta al giudice per le indagini preliminari, di applicazione di una misura cautelare, a sostegno della quale vengano indicati i risultati di intercettazioni di comunicazioni, il pubblico ministero non ha alcun obbligo di allegare anche i decreti con i quali è stata autorizzata l’effettuazione di dette operazioni, dal momento che, trattandosi di provvedimenti a suo tempo emessi dallo stesso giudice, questi non può avere ragione alcuna di dubitare della loro esistenza e legittimità.
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