Art. 552 – Codice di procedura penale – Decreto di citazione a giudizio
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede ;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, entro il termine di cui all’articolo 554 ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464 bis ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste;
h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.
1-bis. [Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, e per i reati previsti dall'art. 590 bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari].
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, e per i reati previsti dall'art. 590 bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 bis.
3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 6044/2017
In caso di genericità o indeterminatezza del capo di imputazione, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza avergli previamente chiesto di precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione.
Cass. pen. n. 9848/2016
È abnorme, in quanto determinante una indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore, il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio sotto il profilo della erronea indicazione del giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo secondo il ruolo di udienza, rispetto a quello indicato nel decreto, e rimette gli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha osservato che la nullità del decreto di citazione a giudizio si verifica soltanto quando l'atto non reca l'indicazione del giudice competente, inteso come organo giudicante procedente, senza che sia necessaria la specifica indicazione della persona fisica del giudice designato).
Cass. pen. n. 28512/2014
La generica enunciazione del fatto integra una ipotesi di nullità relativa del decreto di citazione a giudizio, che resta sanata qualora non venga eccepita prima dell'apertura del dibattimento, con la conseguenza che è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale all'udienza dibattimentale (nella fattispecie, nel corso dell'esame testimoniale) dichiari di ufficio la nullità del decreto ai sensi dell'art. 552, comma secondo, cod. proc. pen. e disponga la restituzione degli atti al P.M., poiché tale atto determina un'inammissibile regressione del procedimento.
Cass. pen. n. 8708/2014
È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., il quale abbia esercitato l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio ritenendo che occorre procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare sul presupposto della operatività di una circostanza aggravante ad effetto speciale in realtà non applicabile "ratione temporis", attesa la conseguente stasi non superabile del processo.
Cass. pen. n. 45818/2012
La mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità, in quanto non é espressamente prevista dall'art. 552, comma secondo, c.p.p. e non rientra tra le previsioni generali di cui all'art. 178 c.p.p..
Cass. pen. n. 3716/2009
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., atteso che la dichiarazione di invalidità, se pure insussistente, costituisce esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'eventuale illegittimità del provvedimento non vale a legittimarne l'impugnazione sotto il profilo dell'abnormità, pena l'elusione del principio di tassatività delle impugnazioni).
Cass. pen. n. 45383/2008
Non è abnorme, e pertanto non può essere oggetto di ricorso immediato per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare - ritenendo, quand'anche erroneamente, la necessità che l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. contenga le indicazioni previste dall'art. 369 bis comma secondo lett. a) c.p.p. - dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, posto che l'atto è adottato comunque in forza di un potere di cui l'organo decidente è legittimamente dotato e che la decisione non si pone per la sua anomalia o singolarità al di fuori del sistema processuale.
Cass. pen. n. 33867/2007
È abnorme, perché dà luogo ad una stasi del procedimento non altrimenti sanabile se non con il ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio menzionante esclusivamente l'avviso che l'imputato ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e non anche che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio. (La Corte ha rilevato l'insussistenza di qualsiasi profilo di nullità giacché, nella specie, l'imputato era assistito da difensore di fiducia intervenuto in giudizio).
Cass. pen. n. 37594/2004
Non è abnorme, e non può quindi essere oggetto di ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice di pace, rilevata la mancata nomina, nel decreto di citazione a giudizio, di un difensore d'ufficio all'imputato non assistito da difensore di fiducia, dichiari la nullità di detto decreto e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Cass. pen. n. 17888/2004
Non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di formulare in modo compiuto ed efficace le proprie difese nel rispetto del contraddittorio. (Fattispecie in cui l'errore consisteva nell'indicazione del giorno errato, 19 giugno anziché 18 giugno).
Cass. pen. n. 2639/2004
Il decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica emesso a seguito di opposizione a decreto penale dev'essere notificato con l'osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 552 c.p.p.
Cass. pen. n. 1238/2004
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del primo comma dell'art. 415 bis c.p.p., tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore, di talché, quando detto difensore non risulti in precedenza nominato, il pubblico ministero deve allo scopo designarne uno d'ufficio. Da ciò consegue l'esattezza della decisione del giudice dibattimentale il quale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiari la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 comma secondo c.p.p., ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. (La Corte ha anche specificato che il provvedimento non sarebbe comunque impugnabile per abnormità, poiché esprime un potere di annullamento riconosciuto al tribunale in composizione monocratica dagli artt. 550 e 552 c.p.p., e non determina comunque una stasi insuperabile del procedimento).
Cass. pen. n. 44159/2003
La nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 552, comma 2, c.p.p. per il caso in cui l'imputato, avendo fatto tempestiva richiesta di rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p., non sia stato invitato a presentarsi, sussiste anche nell'ipotesi in cui lo stesso imputato, a suo tempo sottoposto a misura cautelare, abbia già reso l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.
Cass. pen. n. 9205/2003
È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale, in composizione monocratica, dichiari, ex art. 552, comma 2, c.p.p., la nullità del decreto di citazione a giudizio — perché non preceduto dalla notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari — e disponga la restituzione degli atti al P.M., nell'ipotesi in cui il G.i.p. abbia rigettato la richiesta di archiviazione del P.M., ordinando l'impugnazione coatta, in quanto, anche nei procedimenti per reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, qualora si proceda, per citazione diretta a giudizio dell'imputato a seguito di imputazione coatta ordinata dal G.i.p., non è dovuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis, posto che l'udienza camerale di cui all'art. 409, comma 2, c.p.p., pone l'imputato ed il suo difensore in condizione di esercitare i diritti e le facoltà a garanzia dei quali è previsto l'avviso suddetto.
Cass. pen. n. 5698/2003
Il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso nel corso delle indagini preliminari non spiega efficacia ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 552 c.p.p., in quanto la chiusura delle indagini di cui all'art. 160, comma 1, stesso codice ha luogo con l'emissione di quest'ultimo decreto, sicché, ai fini della vocatio in iudicium, che segna l'inizio della fase dibattimentale e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice del merito ritenuto operante il primo decreto di irreperibilità anche per la notificazione della citazione a giudizio, la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello, con rinvio al tribunale perché rinnovasse la citazione per l'ulteriore giudizio).
Cass. pen. n. 2027/2003
Il decreto di citazione - emesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 e contenente l'indicazione del termine di 15 giorni dalla notificazione per la richiesta di ammissione ai riti alternativi anziché quello previsto dal nuovo testo di cui all'art. 552, comma 1, lett.f) c.p.p. e coincidente con il momento immediatamente precedente alla apertura del dibattimento - risolvendosi in un'insufficiente informazione circa la possibilità di orientarsi tra le diverse strategie difensive, è nullo, ex art. 552, comma 2, c.p.p.; detta nullità, attinente alla citazione dell'imputato, è relativa, ed in quanto tale, deve essere dedotta con le questioni preliminari, per le quali l'art. 491 c.p.p. stabilisce la preclusione, se non proposte immediatamente dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. pen. n. 38186/2002
Deve ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 552, comma 2, c.p.p., il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel quale l'avviso all'imputato della possibilità di avvalersi di riti alternativi o di presentare domanda di oblazione, previsto dalla lett. f) del precedente comma 1, indichi erroneamente come termine per poter esercitare le suddette facoltà quello di 15 giorni dalla notificazione del decreto (previsto in precedenza dall'art. 555, comma 1, lett. e, c.p.p.) e non quello attualmente vigente, costituito dall'apertura del dibattimento di primo grado).
Cass. pen. n. 28807/2002
Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme.
Cass. pen. n. 26630/2002
Non è causa di nullità la mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell'art. 552 c.p.p., della sezione dell'organo giudicante davanti alla quale il giudizio dev'essere tenuto.
Non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma 2, c.p.p., sotto il profilo dell'insufficiente indicazione del giudice competente, in relazione all'art. 552, comma 1, lett. d), il decreto di citazione a giudizio che manchi della specificazione della sezione presso la quale deve essere celebrato il dibattimento, atteso che la legge non prescrive tale indicazione e che peraltro tale mancanza non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato è chiamato a comparire.
Cass. pen. n. 11916/2002
Il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'erroneità delle indicazioni relative alla facoltà dell'imputato di ricorrere ai procedimenti speciali, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non è abnorme, perché non si colloca al di fuori dei poteri conferiti al giudice dall'ordinamento né provoca una situazione di stasi processuale non rimediabile, con la conseguenza che, per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 c.p.p., è inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti. (Nel caso di specie, gli avvisi previsti dall'art. 552, comma 1, lett. f) c.p.p. erano stati formulati sulla base della normativa precedente alle modifiche apportate dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Cass. pen. n. 4090/2002
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice annulla — con restituzione degli atti al Pubblico ministero — il decreto di citazione a giudizio emesso dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 e recante l'indicazione del termine di quindici giorni dalla notificazione per la richiesta dell'imputato di ammissione ai riti alternativi (previsto dal precedente testo dell'art. 555 c.p.p.), anziché quello di apertura del dibattimento (previsto dal nuovo testo dell'art. 552, comma 1), atteso che l'erronea indicazione del termine è lesiva del diritto di difesa e determina la nullità del decreto che, ai sensi dell'art. 185, comma 3, c.p.p., comporta la regressione del processo allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo.
Cass. pen. n. 39687/2001
Non è abnorme e, quindi, non può essere autonomamente impugnata l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, constatata la mancata comparizione dell'imputato e verificata la violazione del termine minimo di comparizione di cui all'art. 552, comma 3, c.p.p., restituisce gli atti al pubblico ministero per la rinnovazone della citazione, dovendosi escludere che in tale ipotesi la rinnovazione possa essere disposta dal giudice a norma dell'art. 143 disp. att. c.p.p., in quanto il termine di comparizione è funzionale a garantire il diritto di difesa e la sua inosservanza incide direttamente sulla validità del decreto di citazione, configurando una nullità generale a regime intermedio, rilevabile anche d'ufficio, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità.
Cass. pen. n. 34613/2001
Non è qualificabile come abnorme, ma è, al contrario, legittimo il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio — emesso e depositato dal pubblico ministero in cancelleria, ma non notificato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 modificativa dell'art. 552 c.p.p. — per l'omissione, in esso, dell'avviso all'imputato, previsto a pena di nullità, della possibilità di presentare, sussistendone i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, le richieste di cui agli articoli 438 (giudizio abbreviato) e 444 (applicazione della pena su richiesta), ovvero domanda di oblazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., siccome proposto avverso provvedimento avente natura ordinatoria e, perciò, inoppugnabile).
Cass. pen. n. 32418/2001
Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine dilatorio per la comparizione è quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p., atteso che il disposto del nuovo art. 557 c.p.p. (secondo il quale per il procedimento monitorio si osservano le disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale) opera solo in quanto le norme richiamate siano applicabili anche al rito davanti al giudice monocratico, con la conseguenza che non può ritenersi richiamato nella disciplina del rito davanti al giudice monocratico, l'art. 464 c.p.p., il quale regolamenta il giudizio conseguente all'opposizione prevedendo, per il giudizio immediato, un termine dilatorio di trenta giorni.
Cass. pen. n. 26211/2001
Il decreto di citazione emesso in data antecedente alla novazione legislativa di cui alla legge 16 dicembre 1999 n. 479 — che ha spostato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento la facoltà di richiedere le definizioni alternative del giudizio e ne ha imposto il relativo avviso — ma notificato dopo la sua entrata in vigore, è viziato da nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p., atteso che l'applicazione della previgente normativa ha incidenza restrittiva sulle modalità di esercizio dei diritti dell'imputato.