14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 28807 del 26 luglio 2002
Posted at 15:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma 3, c.p.p., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme.
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