14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9205 del 27 febbraio 2003
Testo massima n. 1
È abnorme l’ordinanza con cui il Tribunale, in composizione monocratica, dichiari, ex art. 552, comma 2, c.p.p., la nullità del decreto di citazione a giudizio — perché non preceduto dalla notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari — e disponga la restituzione degli atti al P.M., nell’ipotesi in cui il G.i.p. abbia rigettato la richiesta di archiviazione del P.M., ordinando l’impugnazione coatta, in quanto, anche nei procedimenti per reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, qualora si proceda, per citazione diretta a giudizio dell’imputato a seguito di imputazione coatta ordinata dal G.i.p., non è dovuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis, posto che l’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 2, c.p.p., pone l’imputato ed il suo difensore in condizione di esercitare i diritti e le facoltà a garanzia dei quali è previsto l’avviso suddetto.
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Testo massima n. 2
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall’art. 415 bis c.p.p., non è dovuto nel caso di c.d. «imputazione coatta» formulata dal pubblico ministero a seguito del mancato accoglimento, da parte del giudice, della richiesta di archiviazione.
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