Cass. pen. n. 28512 del 2 luglio 2014

Testo massima n. 1


La generica enunciazione del fatto integra una ipotesi di nullità relativa del decreto di citazione a giudizio, che resta sanata qualora non venga eccepita prima dell'apertura del dibattimento, con la conseguenza che è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale all'udienza dibattimentale (nella fattispecie, nel corso dell'esame testimoniale) dichiari di ufficio la nullità del decreto ai sensi dell'art. 552, comma secondo, cod. proc. pen. e disponga la restituzione degli atti al P.M., poiché tale atto determina un'inammissibile regressione del procedimento.

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