14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28512 del 2 luglio 2014
Testo massima n. 1
La generica enunciazione del fatto integra una ipotesi di nullità relativa del decreto di citazione a giudizio, che resta sanata qualora non venga eccepita prima dell’apertura del dibattimento, con la conseguenza che è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale all’udienza dibattimentale [ nella fattispecie, nel corso dell’esame testimoniale ] dichiari di ufficio la nullità del decreto ai sensi dell’art. 552, comma secondo, cod. proc. pen. e disponga la restituzione degli atti al P.M., poiché tale atto determina un’inammissibile regressione del procedimento.
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