Art. 553 – Codice di procedura penale – Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21888/2024
Non è abnorme, bensì pienamente corretto, il provvedimento con il quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, competendo al giudice la rinnovazione della notificazione della citazione, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., solo in ipotesi di notificazione tardiva o invalida, ma non del tutto inesistente.
Cass. pen. n. 38703/2013
Non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese. (Fattispecie in cui la data di commissione del reato indicata nel 21 aprile invece del 22 marzo, che non aveva, però, impedito all'imputato di difendersi nel merito delle accuse).
Cass. pen. n. 45818/2012
La mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità, in quanto non é espressamente prevista dall'art. 552, comma secondo, c.p.p. e non rientra tra le previsioni generali di cui all'art. 178 c.p.p..
Cass. pen. n. 3/1995
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari della pretura decide, ai sensi dell'art. 553, comma secondo, c.p.p., sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero. Detta inammissibilità manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., non dando essa luogo ad alcuna ingiustificata differenziazione fra procedimento pretorile e procedimento ordinario, nè lasciando senza tutela l'interesse pubblico al promuovimento dell'azione penale.