14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 38703 del 19 settembre 2013
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in Massimario
Testo massima n. 1
Non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l’erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all’imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese. [ Fattispecie in cui la data di commissione del reato indicata nel 21 aprile invece del 22 marzo, che non aveva, però, impedito all’imputato di difendersi nel merito delle accuse ].
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