Cass. pen. n. 3 del 16 febbraio 1995

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 311, comma primo, c.p.p., è soggetta a ricorso per cassazione la decisione sulla richiesta di riesame, mentre non è prevista l'impugnazione separata di eventuali provvedimenti interlocutori emessi prima della decisione conclusiva del procedimento di riesame. Ne consegue, in virtù del principio di tassatività sul quale è basato il sistema delle impugnazioni, che il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, in via interlocutoria, rigetti l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di riesame - avanzata dal pubblico ministero sul rilievo della sua proposizione prima della notificazione al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare -e richieda, insieme, la trasmissione degli atti occorrenti per la decisione sull'istanza medesima, non è ricorribile per cassazione.

Testo massima n. 2


È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari della pretura decide, ai sensi dell'art. 553, comma secondo, c.p.p., sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero. Detta inammissibilità manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., non dando essa luogo ad alcuna ingiustificata differenziazione fra procedimento pretorile e procedimento ordinario, nè lasciando senza tutela l'interesse pubblico al promuovimento dell'azione penale.

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