Cass. pen. n. 26630 del 12 luglio 2002

Testo massima n. 1


Non è causa di nullità la mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell'art. 552 c.p.p., della sezione dell'organo giudicante davanti alla quale il giudizio dev'essere tenuto.

Testo massima n. 2


Non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma 2, c.p.p., sotto il profilo dell'insufficiente indicazione del giudice competente, in relazione all'art. 552, comma 1, lett. d), il decreto di citazione a giudizio che manchi della specificazione della sezione presso la quale deve essere celebrato il dibattimento, atteso che la legge non prescrive tale indicazione e che peraltro tale mancanza non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato è chiamato a comparire.

Normativa correlata