12 Mag Art. 610 — Atti preliminari
1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell’udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L’avviso contiene l’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell’articolo 611. Ove non venga dichiarata l’inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte .
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall’articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
4. [La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso ] .
5. Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza , la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio [ 611 ]. [In quest’ultimo caso, l’avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta].
5-bis. Nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a], limitatamente al difetto di legittimazione, b], c], esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d], la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599 bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625 bis.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 20300/2010
L’avviso per l’udienza camerale [nella specie, quella davanti alla Corte di cassazione di cui all’art. 611 c.p.p.], ritualmente e tempestivamente notificato al difensore non deve essere rinnovato in favore del difensore successivamente nominato. [Nella specie, il ricorrente aveva nominato altro difensore di fiducia, “revocando tutte le precedenti nomine”, quando già erano stati espletati tutti gli incombenti di cui all’art. 610, quinto comma, c.p.p.].
Cass. pen. n. 39140/2008
Nel giudizio di cassazione l’omessa enunciazione, nell’avviso comunicato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 610, comma primo, c.p.p., della causa d’inammissibilità rilevata dal Presidente della Corte, non dà luogo ad alcuna nullità, neanche sotto il profilo della riconducibilità di essa al novero di quelle previste dall’art. 178, lett. c ] stesso codice, in quanto detta omissione non incide sulla garanzia d’intervento dell’imputato nel procedimento, che è comunque assicurata dall’avviso dell’udienza camerale, volto a tutelare le esigenze difensive che possono esplicarsi mediante l’esame degli atti depositati in cancelleria e la presentazione di motivi nuovi o memorie.
Cass. pen. n. 5466/2004
Nel procedimento che si svolge davanti alla Corte di cassazione nelle forme della camera di consiglio ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p., già devoluto all’apposita sezione istituita dal comma 1 dell’art. 610 [modificato dall’art. 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128], la decisione di inammissibilità assume la forma dell’ordinanza anche in caso di trasferimento della cognizione e decisione del ricorso da detta sezione alle Sezioni Unite, a nulla rilevando la circostanza che tale ordinanza, in quanto definisce il giudizio, abbia nella sostanza natura di sentenza.
Cass. pen. n. 22033/2003
Qualora i motivi di ricorso per cassazione siano stati sottoscritti solo dall’imputato, l’avviso di udienza è legittimamente comunicato all’avvocato cassazionista che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio [art. 613, comma 2 c.p.p.], a nulla rilevando, a tal fine, che all’udienza compaia il nuovo difensore di fiducia, nominato dopo la proposizione del ricorso.
Cass. pen. n. 39139/2002
La procedura di rilevazione delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e di assegnazione ad apposita sezione prevista dall’art. 610, primo comma, c.p.p., ha una rilevanza esclusivamente interna, attinente alla organizzazione dell’Ufficio e alla ripartizione della competenza interna tra le varie sezioni della Corte di cassazione, e non dà origine a competenza per materia a carattere funzionale esclusivo.
Cass. pen. n. 17/2000
Poiché l’art. 610, comma secondo, c.p.p., nel contemplare i casi di assegnazione del ricorso alle sezioni unite, non prevede la possibilità di separata definizione dei relativi motivi, come invece espressamente stabilito per il giudizio civile, sussistendone le condizioni, dalla norma, di natura eccezionale e specifica, di cui all’art. 142 disp. att. c.p.c., il ricorso, una volta assegnato alle sezioni unite, deve essere da queste definito interamente, senza che sia possibile una decisione limitata ad alcune questioni dedotte e con la contestuale riserva di definizione di quelle residue alla sezione semplice, dal momento che il meccanismo di assegnazione predisposto dal citato art. 610, identico per la sezione semplice come per le sezioni unite, induce a ritenere che nel sistema legislativo queste ultime altro non siano che una sezione, quantunque composta da magistrati provenienti dalle varie sezioni semplici, sicché l’assegnazione del ricorso comporta la decisione su di esso, e non su una o più questioni tra quelle con esso dedotte.
Cass. pen. n. 14380/1999
Nel giudizio di Cassazione, se solo uno dei due difensori nominati dal ricorrente ha sottoscritto il ricorso e/o gli eventuali motivi nuovi, si deve ritenere che l’altro non abbia dato esecuzione all’incarico ricevuto, in quanto l’importanza della prestazione professionale è tale da comportare, in questo caso, una tacita rinuncia al mandato, con la conseguente perdita della rappresentanza processuale e del diritto dell’avviso all’udienza. Invero, a differenza di quanto avviene nella fase di merito, nella quale la presenza del difensore è indispensabile perché incide sulla formazione della prova e comunque sulle modalità e sul contenuto dell’accertamento processuale, nel giudizio di legittimità, l’attività del difensore si esplica essenzialmente prima dell’udienza, con la redazione del ricorso, il quale, determinando l’oggetto del giudizio, realizza lo scopo della prestazione professionale. A tanto consegue che, mentre nella fase di appello, la rinuncia al mandato da parte di uno dei due difensori deve essere desunta non tanto, e non solo, dalla mancata sottoscrizione dell’atto di impugnazione, ma dal concorso di tale omissione con la mancata partecipazione del difensore alle udienze in primo grado, nel giudizio di Cassazione, deve ritenersi difensore del ricorrente unicamente il professionista che abbia sottoscritto il ricorso e gli eventuali atti conseguenti. [Nella fattispecie, la Cassazione, nell’enunciare il principio sopra riportato, ha ritenuto infondata la eccezione proposta dalla difesa del ricorrente, relativa alla omessa notificazione dell’avviso di udienza innanzi alla Suprema Corte all’altro difensore, il quale, tuttavia, non aveva sottoscritto il ricorso].
Cass. pen. n. 10382/1999
Nel giudizio di legittimità non è consentito al difensore dell’imputato di presentare nuovi documenti, dal momento che la Corte di cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità. Possono conseguentemente essere introdotti solo quei documenti — non attinenti al merito — che l’interessato non fu in condizione di esibire nei precedenti gradi e dai quali può derivare l’applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.
Cass. pen. n. 4940/1998
I documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili poiché il nuovo codice di rito non ha previsto all’art. 613, diversamente dall’abrogato art. 533, tale facoltà. È stato così esaltato il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell’esistenza e della logicità della motivazione. In Cassazione possono essere introdotti esclusivamente documenti che l’interessato non era in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.
Cass. pen. n. 445/1998
In tema di ricorso per Cassazione non è più consentita la presentazione in Cassazione di “nuovi documenti”, quanto meno nel senso dell’irricevibilità di quei documenti che la parte non ha depositato tempestivamente nella sede di merito, giacché il legislatore ha voluto esaltare le funzioni della Corte quale giudice di legittimità, evitando sovrapposizione di ruoli. Tuttavia, sarà possibile acquisire la documentazione successiva alla decisione impugnata e rilevante ai fini della pronuncia, nonché quei documenti dai quali senza alcun accertamento di fatto, possa derivare l’applicazione dello ius superveniens o di cause estintive o di ipotesi più favorevoli. [Ha comunque affermato la Corte che in virtù del favor innocentiae è consentito prendere in esame gli atti per verificare la evidente sussistenza di altra ragione di proscioglimento].
Cass. pen. n. 389/1998
In tema di giudizio di cassazione, la mancanza, nell’avviso spedito al ricorrente ai sensi dell’art. 610, comma 5, c.p.p., dell’indicazione della causa dedotta dal procuratore generale nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, non configura un caso di nullità, che non è espressamente prevista, ma una mera irregolarità peraltro non lesiva del diritto di difesa, ben potendo l’interessato prendere cognizione diretta in cancelleria della requisitoria scritta del pubblico ministero; e ciò tanto più se si considera che la causa dell’inammissibilità non deve essere illustrata ma solo enunciata nell’avviso predetto.
Cass. pen. n. 1948/1996
Il divieto di produrre nuovi atti in cassazione non si estende alla documentazione idonea a determinare l’immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non potuta produrre nel giudizio di merito senza colpa, perché posteriore alla decisione ovvero per cause di forza maggiore o caso fortuito o per una nullità assoluta tale da impedirne la produzione.
Cass. pen. n. 12306/1995
Nel caso in cui venga sollevata per la prima volta in sede di legittimità questione di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile — per difetto di capacità di un giudice popolare, asseritamente sprovvisto di idoneo titolo di studio — non può essere prodotta da parte del difensore, a fondamento della questione stessa, nuova documentazione davanti alla Corte di cassazione: ed invero non è più prevista dall’art. 610 c.p.p., rispetto al previgente art. 533 del codice di rito del 1930, la facoltà dei difensori di presentare nuovi documenti, qualora la parte avrebbe potuto esibirli tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, tranne che si tratti di documenti riguardanti fatti sopravvenuti non prospettabili in precedenza.
Cass. pen. n. 9231/1994
Nell’attuale regime processuale in cassazione non è consentito il deposito di nuovi documenti, ad eccezione del caso in cui essi riguardino fatti sopravvenuti, non prospettabili in precedenza. Il nuovo codice di rito all’art. 610, che disciplina l’attività difensiva a seguito della ricezione degli avvisi d’udienza, non riproduce il testo del previgente art. 533, che prevedeva per il difensore la possibilità di «presentare nuovi documenti».
Cass. pen. n. 1070/1994
In tema di ricorso per cassazione, l’avviso da notificare alle parti ai sensi dell’art. 610, quinto comma, c.p.p. deve contenere l’indicazione della richiesta del P.G. solo nel caso che il P.G. abbia chiesto l’inammissibilità del ricorso e non quindi, quando abbia chiesto il rigetto.
Cass. pen. n. 1840/1994
L’art. 610, terzo comma, c.p.p., prevede che anche nel giudizio di cassazione il presidente possa disporre la riunione dei giudizi, regolata dall’art. 17 c.p.p., in quanto siano pendenti avanti la stessa corte. Deve tuttavia essere dichiarato inammissibile il ricorso che nessun vizio della sentenza impugnata denunci ma che si limiti a prospettare una richiesta di riunione: quest’ultima, infatti, non può essere fine a se stessa ed il ricorso deve necessariamente investire la corte della cognizione sulla legittimità della sentenza di merito, secondo la tassativa previsione di cui all’art. 606 c.p.p.
Cass. pen. n. 4787/1994
L’istituto della riunione dei giudizi è applicabile anche dinanzi alla Corte di cassazione, non facendo la legge alcuna distinzione, in ordine ai casi di connessione, tra giudizi di merito e giudizi di legittimità. [Fattispecie relativa a procedimenti incidentali concernenti la medesima persona indagata per lo stesso reato in un unico procedimento, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto sussistesse la medesima ratio legis delle ipotesi di connessione previste dall’art. 12 c.p.p. – rilevanti ai sensi della lett. a], dell’art. 17, stesso codice – sotto il profilo delle esigenze di semplificazione procedurale ed economia processuale, nonché di rapida definizione dei procedimenti, onde ha applicato per analogia il predetto art. 12].
Cass. pen. n. 2561/1992
La mancanza di una specifica motivazione della richiesta di inammissibilità del ricorso presentata dal procuratore generale è irrilevante, non essendo tale requisito imposto o richiesto dalla normativa vigente.
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