14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4787 del 3 febbraio 1994
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 305, secondo comma, c.p.p., il provvedimento con il quale sono prorogati i termini di durata della custodia cautelare può essere ritualmente emesso dal giudice per le indagini preliminari dopo aver sentito le parti. Ciò presuppone che alle medesime sia dato avviso, con congruo termine e senza l’osservanza necessaria di quello di dieci giorni previsto dall’art. 127 c.p.p., attesa la specialità della procedura di cui all’art. 305 citato. Ne consegue che la mancata comunicazione della data dell’udienza camerale fissata per la decisione di proroga dei termini, ovvero la totale incertezza sulla data di svolgimento della medesima sono causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., con la conseguenza che, qualora sia maturato frattanto il termine massimo originario di custodia cautelare, va dichiarata l’estinzione di quest’ultima.
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Testo massima n. 2
Ai sensi dell’art. 125, terzo comma, c.p.p. ogni provvedimento del giudice deve essere motivato a pena di nullità, e la mancanza di motivazione è vizio rilevabile in cassazione a norma dell’art. 606, lettera e ] stesso codice. Tale vizio sussiste non solo quando la motivazione è materialmente assente nel provvedimento impugnato, ma anche allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti. [ Nella specie si è ritenuto che non rispondesse a questa minima esigenza motivazionale il provvedimento che, a fronte di puntuali censure avanzate dalla difesa dell’indagato che chiedeva il riesame di ordinanza applicativa di misura cautelare, si era limitato a indicare genericamente le fonti di prova a carico, senza nulla controdedurre – sia pure succintamente, ma in maniera esaustiva – alle argomentazioni difensive e senza chiarire alcunché in ordine all’affermata valenza indiziante degli elementi di prova sia in relazione alla soggettiva posizione dell’indagato, sia in rapporto a ciascuno dei diversi reati addebitatigli ].
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