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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12306 del 12 dicembre 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12306 del 12 dicembre 1995

Testo massima n. 1

Nel caso in cui venga sollevata per la prima volta in sede di legittimità questione di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile — per difetto di capacità di un giudice popolare, asseritamente sprovvisto di idoneo titolo di studio — non può essere prodotta da parte del difensore, a fondamento della questione stessa, nuova documentazione davanti alla Corte di cassazione: ed invero non è più prevista dall’art. 610 c.p.p., rispetto al previgente art. 533 del codice di rito del 1930, la facoltà dei difensori di presentare nuovi documenti, qualora la parte avrebbe potuto esibirli tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, tranne che si tratti di documenti riguardanti fatti sopravvenuti non prospettabili in precedenza.

Testo massima n. 2

Non osta alla configurabilità della aggravante della premeditazione il fatto di avere il soggetto agente condizionato l’attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a porre in crisi la pur precisa e ferma risoluzione criminosa del reo: quello che conta è che questi abbia preso una decisione preventiva caratterizzata da completezza e irreversibilità, pur ipotizzando che uno specifico avvenimento possa annullare il programmato svolgersi del proposito di uccidere verso l’esito finale, già perfetto nelle sue caratteristiche penalmente rilevanti.

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