14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9231 del 26 agosto 1994
Testo massima n. 1
In tema di notifica, non è ravvisabile alcuna irregolarità, qualora nella relata l’ufficiale giudiziario non specifichi il luogo, nel quale è acceduto, dovendo ritenersi essere quello evidenziato nella intestazione dell’atto.
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Testo massima n. 2
Nell’attuale regime processuale in cassazione non è consentito il deposito di nuovi documenti, ad eccezione del caso in cui essi riguardino fatti sopravvenuti, non prospettabili in precedenza. Il nuovo codice di rito all’art. 610, che disciplina l’attività difensiva a seguito della ricezione degli avvisi d’udienza, non riproduce il testo del previgente art. 533, che prevedeva per il difensore la possibilità di «presentare nuovi documenti».
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