Art. 148 – Codice di procedura penale – Organi e forme delle notificazioni

1.Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 48911/2018

Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni,notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall'imputata poiché detenuta agli arresti domiciliari).

Cass. pen. n. 45384/2018

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie, il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata, non avendo ottemperato all'obbligo, gravante sul soggetto abilitato, di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione).

Cass. pen. n. 56280/2017

In tema di notificazione tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la specifica procedura del "Sistema di Notificazioni Telematiche" (SNT) per gli atti processuali, che permette di allegare un documento previamente scansionato - non più soggetto a modifiche dopo l'invio - ed il controllo sulla corretta indicazione dell'indirizzo del destinatario, offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell'atto ricevuto all'originale scansionato. (Fattispecie in cui uno dei difensori dell'imputato aveva dedotto l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per l'appello, allegando una stampa dell'archivio della propria posta elettronica e dell'avviso di udienza ad esso allegato, che riportava una data di udienza successiva a quella fissata).

Cass. pen. n. 54141/2017

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco non avendo ottemperato a quanto stabilito nel comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 che prevede l'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione).

Cass. pen. n. 2431/2017

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario.

Cass. pen. n. 50316/2015

In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica " con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179.

Cass. pen. n. 18235/2015

Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).

Cass. pen. n. 7058/2014

Alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Cass. pen. n. 28451/2011

La notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma secondo bis, c.p.p..

Cass. pen. n. 11472/2011

La procedura di notificazione degli atti nei confronti dei difensori da eseguirsi con mezzi tecnici idonei di cui all'art. 148, comma secondo bis, c.p.p. non è condizionata a ragioni di urgenza.

Cass. pen. n. 8324/2006

La modifica legislativa dell'art. 148 c.p.p., introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l'inesistenza nè la nullità dell'atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullità prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza.

Cass. pen. n. 217/2003

Nel caso di notificazioni o avvisi a difensori di cui sia stata disposta l'effettuazione «con mezzi tecnici idonei» (nella specie, telefax) ai sensi del comma 2 bis dell'art. 148 c.p.p., la mancata attestazione, da parte dell'ufficio, di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall'ultima parte della suindicata disposizione normativa, comporta una mera irregolarità, insuscettibile, come tale, di dar luogo a giuridica inesistenza o a nullità dell'atto.

Cass. pen. n. 138/2000

In tema di forme delle notifiche dei provvedimenti, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 148 c.p.p. detta una disciplina generale che si applica anche alle ordinanze impositive di misura cautelare. (Fattispecie relativa ad ordinanza impositiva di misura cautelare emessa al termine della fase dibattimentale dalla Corte di Assise, alla presenza dell'imputato).

Cass. pen. n. 10495/1996

È valida la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione da parte del presidente della Corte d'appello; infatti l'art. 148, primo comma, c.p.p., a norma del quale «le notificazioni degli atti ... sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni», si riferisce, con quest'ultima locuzione, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondo l'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Pertanto la legittimazione ad eseguire la notifica del messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato discende direttamente dalla normativa e l'autorizzazione prevista dal predetto D.P.R. n. 1229 del 1959 ha uno scopo meramente organizzativo dell'ufficio ed un'efficacia di carattere interno, con la conseguenza che la sua mancanza od irregolarità non comporta nullità alcuna, non essendo essa contemplata tra le cause di nullità tassativamente indicate nell'art. 171 c.p.p.

Cass. pen. n. 5502/1996

Il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notificare all'imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore. Tale principio desumibile dagli artt. 148 comma 5 e 477 comma 3 c.p.p. è fissato per il dibattimento dagli artt. 487 e 488 comma 2, ma è di portata generale e si applica anche al giudizio di impugnazione avverso una sentenza pronunciata in primo grado con rito abbreviato ai sensi dell'art. 247 delle disposizioni transitorie.

Cass. pen. n. 2693/1996

La notificazione eseguita da un aiutante ufficiale giudiziario è legittima, posto che tale soggetto ai fini di detto servizio è equiparato all'ufficiale giudiziario.

Cass. pen. n. 5652/1995

La notificazione dell'istanza di rimessione del processo non ammette equipollenti, sia per il tenore letterale dell'art. 46 c.p.p., contenente un implicito rinvio alle forme previste dall'art. 148 dello stesso codice, sia per la rilevanza dell'atto che, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati, perché abbiano la possibilità di interloquire al riguardo. Ne consegue che non può assimilarsi alla notificazione della richiesta il deposito della stessa nelle mani dell'assistente giudiziario in udienza.

Cass. pen. n. 9231/1994

In tema di notifica, non è ravvisabile alcuna irregolarità, qualora nella relata l'ufficiale giudiziario non specifichi il luogo, nel quale è acceduto, dovendo ritenersi essere quello evidenziato nella intestazione dell'atto.

Cass. pen. n. 4152/1993

In tema di forme della notificazione la disposizione dell'art. 148 comma quinto c.p.p. riguarda soltanto i provvedimenti per i quali la lettura è espressamente prevista, come la decisione del giudice dell'udienza preliminare (art. 424 comma 2), la sentenza dibattimentale (art. 543 comma 3 c.p.p.), nonché gli avvisi dati verbalmente dal giudice. In ogni caso della lettura o dell'avviso dev'esser fatta menzione nel processo verbale. La lettura dei provvedimenti cautelari non è invece compresa in tale previsione. Pertanto la notificazione del provvedimento cautelare (art. 309 comma 1 c.p.p.) o dell'avviso di deposito di esso (art. 309 comma 3 c.p.p.) non ha nella legge alcun equipollente, tanto meno agli effetti del decorso del termine per impugnare.

Cass. pen. n. 3273/1993

Mentre l'art. 148, terzo comma, c.p.p. dispone che gli atti siano notificati «per intero», la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171, lettera a) solo per il caso in cui l'atto sia notificato «in modo incompleto» (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue - stante la non piena corrispondenza delle due norme - che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non «intero», contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fatto relativo a notificazione di provvedimento di diniego della liberazione anticipata, non contenente, nella copia notificata, la specificazione dei semestri per i quali il beneficio non era stato accordato).

Cass. pen. n. 3106/1992

La relazione di mancata notificazione dell'avviso di fissazione del compimento di un atto processuale urgente (quale la convalida dell'arresto in flagranza o del fermo e l'interrogatorio dell'indagato arrestato) al difensore di fiducia, anche quando tale attività sia affidata alla polizia giudiziaria, deve riportare gli elementi essenziali previsti dall'art. 168 del codice di rito penale, con riferimento, in particolare, all'attività svolta per ricercare il destinatario da notiziare. Tali informative debbono essere portate a conoscenza dell'autorità richiedente anche quando la relazione sulla mancata notificazione sia fatta pervenire a mezzo fonogramma, o altro mezzo di comunicazione celere, onde consentire le valutazioni del caso in relazione alla necessità o opportunità di rinnovo della notificazione o di nomina di difensore d'ufficio. (Fattispecie in cui l'organo di polizia giudiziaria, incaricato di notiziare il difensore di fiducia della data e del luogo dell'udienza di convalida del fermo, aveva fatto sapere, a mezzo fonogramma, di non aver avvisato il difensore, senza alcuna esplicitazione circa l'attività svolta per ricercare il notiziando e le ragioni della mancata notificazione. La Corte ha ritenuto non compiuta la notifica con le conseguenze del caso a riguardo della nullità degli atti compiuti nell'assenza del difensore di fiducia).

Cass. pen. n. 1247/1992

Per la validità della notificazione al difensore dell'avviso della fissazione dell'udienza, prescritto dal comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, è sufficiente, avendo la legge prescritto la «completezza» dell'atto e non anche la sua «interezza» (art. 171, lett. a, c.p.p.), che l'atto consegnato riproduca in tutte le parti essenziali l'originale in modo da consentire al destinatario di prendere cognizione del contenuto complessivo di esso. (Nella fattispecie la copia dell'atto consegnata al difensore riportava con precisione il numero di ruolo del procedimento, il nome degli indagati, l'autorità procedente e il giorno dell'udienza).