Cass. pen. n. 18235 del 30 aprile 2015
Testo massima n. 1
Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).