14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3273 del 5 agosto 1993
Testo massima n. 1
Mentre l’art. 148, terzo comma, c.p.p. dispone che gli atti siano notificati «per intero», la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171, lettera a ] solo per il caso in cui l’atto sia notificato «in modo incompleto» [ e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto ]. Ne consegue – stante la non piena corrispondenza delle due norme – che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non «intero», contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. [ Fatto relativo a notificazione di provvedimento di diniego della liberazione anticipata, non contenente, nella copia notificata, la specificazione dei semestri per i quali il beneficio non era stato accordato ].
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