14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1247 del 31 marzo 1992
Testo massima n. 1
Per la validità della notificazione al difensore dell’avviso della fissazione dell’udienza, prescritto dal comma ottavo dell’art. 309 c.p.p., per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, è sufficiente, avendo la legge prescritto la «completezza» dell’atto e non anche la sua «interezza» [ art. 171, lett. a, c.p.p. ], che l’atto consegnato riproduca in tutte le parti essenziali l’originale in modo da consentire al destinatario di prendere cognizione del contenuto complessivo di esso. [ Nella fattispecie la copia dell’atto consegnata al difensore riportava con precisione il numero di ruolo del procedimento, il nome degli indagati, l’autorità procedente e il giorno dell’udienza ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]