14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 48911 del 25 ottobre 2018
Posted at 15:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni,notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. [ Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall’imputata poiché detenuta agli arresti domiciliari ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]