14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8324 del 9 marzo 2006
Testo massima n. 1
La modifica legislativa dell’art. 148 c.p.p., introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche all’ipotesi prevista dall’art. 151 c.p.p., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l’inesistenza nè la nullità dell’atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullità prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza.
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