Cass. pen. n. 5466 del 11 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Nel procedimento che si svolge davanti alla Corte di cassazione nelle forme della camera di consiglio ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p., già devoluto all'apposita sezione istituita dal comma 1 dell'art. 610 (modificato dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128), la decisione di inammissibilità assume la forma dell'ordinanza anche in caso di trasferimento della cognizione e decisione del ricorso da detta sezione alle Sezioni Unite, a nulla rilevando la circostanza che tale ordinanza, in quanto definisce il giudizio, abbia nella sostanza natura di sentenza.
Testo massima n. 2
Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 c.p.p., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile l'interesse della parte civile a ottenere con sollecitudine la pronuncia definitiva del giudizio, idonea a realizzare la sua pretesa risarcitoria o restitutoria, anche nell'ipotesi di ricorso dell'imputato ictu oculi inammissibile perché proposto esclusivamente per lamentare l'entità della pena patteggiata in appello e, come tale, assegnato all'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1, c.p.p.).