14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 389 del 14 gennaio 1998
Testo massima n. 1
In tema di false dichiarazioni a pubblico ufficiale [ art. 495 c.p. ] è affetta da vizio logico di motivazione la sentenza che escluda l’elemento psicologico del reato per ignoranza da parte dell’imputato di una precedente sentenza dichiarativa di fallimento a suo carico, sulla base del suo allontanamento dal luogo di residenza e degli incarichi ricoperti in altre società, dal momento che ai sensi dell’art. 17 l. fall. la sentenza dichiarativa di fallimento viene resa pubblica mediante affissione e pertanto si presume conosciuta dall’imprenditore. [ Fattispecie in cui l’imputato nell’assumere la carica di amministratore unico di s.r.l. aveva falsamente dichiarato a pubblico ufficiale che non esistevano a suo carico cause di ineleggibilità o incompatibilità ].
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Testo massima n. 2
In tema di giudizio di cassazione, la mancanza, nell’avviso spedito al ricorrente ai sensi dell’art. 610, comma 5, c.p.p., dell’indicazione della causa dedotta dal procuratore generale nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, non configura un caso di nullità, che non è espressamente prevista, ma una mera irregolarità peraltro non lesiva del diritto di difesa, ben potendo l’interessato prendere cognizione diretta in cancelleria della requisitoria scritta del pubblico ministero; e ciò tanto più se si considera che la causa dell’inammissibilità non deve essere illustrata ma solo enunciata nell’avviso predetto.
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