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Articolo 474 Codice di procedura civile — Titolo esecutivo

Articolo 474 Codice di procedura civile — Titolo esecutivo

L’esecuzione forzata [ 2910 ss., 2930 c.c. e ss. ] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

  1. 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ;
  2. 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ;
  3. 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli .

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo’ aver luogo che in virtu’ dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

  1. 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ;
  2. 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ;
  3. 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14356/2018

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibiile il ricorso avverso la pronuncia di secondo grado che, a fronte di una sentenza contenente la condanna al risarcimento dei danni per illegittima occupazione di un immobile, nonché degli eventuali ulteriori danni da ritardato rilascio dell’immobile medesimo, aveva ritenuto legittimamente instaurato dal creditore il procedimento monitorio finalizzato all’ottenimento della condanna al risarcimento di tale ulteriore voce di danno, sul presupposto che il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto integrare il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza, se non con un’indagine di merito supplementare, volta ad accertare la data di restituzione dell’immobile).

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Cass. civ. n. 17194/2015

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

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Cass. civ. n. 25841/2014

Il creditore ha interesse a proporre azione di condanna al pagamento di una somma di denaro ove non disponga di un titolo esecutivo, senza che rilevi l’atteggiamento – antagonistico o meno – assunto dal debitore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto, l’interesse del creditore ad ottenere una pronuncia di condanna del fideiussore all’adempimento della propria obbligazione di garanzia, per il sol fatto della liquidità ed esigibilità della stessa, benché il debitore garante non avesse contestato l’esistenza e l’efficacia dell’obbligazione fideiussoria).

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Cass. civ. n. 23159/2014

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.

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Cass. civ. n. 19738/2014

In tema di esecuzione forzata, l’atto notarile, che contenga l’indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro (nella specie, generata dal contratto di mutuo ivi documentato), ha valore di titolo esecutivo in quanto dotato di pubblica fede e non in dipendenza dell’efficacia probatoria dell’atto medesimo, sicché è irrilevante la mancanza del timbro di congiuntura tra le pagine dell’atto o di quello attestante la conformità del documento all’originale.

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Cass. civ. n. 20052/2013

Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un’autonoma condanna dell’opponente-debitore al pagamento, in favore dell’opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., risultando inapplicabile la norma dell’art. 654 c.p.c. al precetto intimato prima di procedere all’esecuzione forzata.

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Cass. civ. n. 16934/2013

Nell’ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l’appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in “executivis” sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d’appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio.

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Cass. civ. n. 8576/2013

Un titolo esecutivo giudiziale che, nel dispositivo, si limiti a condannare al pagamento di accessori “dal dì del dovuto”, senza altra specificazione e senza espressa o implicita menzione di tale decorrenza nel corpo della motivazione, in quanto tautologico ed irrimediabilmente illegittimo per indeterminabilità dell’oggetto, viene meno alla sua funzione di identificazione compiuta e fruibile – cioè specifica e determinata, ovvero almeno idoneamente determinabile – dell’esatta ragione del beneficiario della condanna e dell’oggetto di questa.

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Cass. civ. n. 11066/2012

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può dichiarare d’ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.

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Cass. civ. n. 10875/2012

Il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell’atto di precetto ed in cui è iniziata con l’introduzione del processo esecutivo; non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell’esecuzione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso che potesse ritenersi validamente intimato il precetto al rilascio di un immobile sulla base di una sentenza priva di alcuna statuizione di condanna, anche implicita, solo perché integrata dalla sentenza di appello la quale conteneva nel dispositivo una pronuncia di condanna a consegnare il bene).

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Cass. civ. n. 9287/2012

Una sentenza d’appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso.

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Cass. civ. n. 6072/2012

In tema di esecuzione forzata, allorché l’esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l’entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto “ex tunc”, un valido titolo esecutivo, in ragione dell’effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione. Ne consegue che, in ipotesi di ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per un determinato importo, cui sia subentrata dapprima una sentenza di condanna di primo grado per un importo maggiore e poi una sentenza di condanna in appello per un importo pari alla metà di quello riconosciuto nel grado precedente, stante la natura anticipatoria del primo provvedimento in funzione della successiva pronuncia a cognizione piena, nonché la normale retrodatazione degli effetti dell’accoglimento della domanda, l’ultima sentenza si sostituisce con efficacia “ex tunc” all’ordinanza iniziale, identici essendo i fatti costitutivi accertati e mutando esclusivamente la quantificazione della pretesa.

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Cass. civ. n. 15395/2010

La sentenza che subordina la condanna al pagamento di una somma di denaro all’adempimento dell’obbligo di consegna o di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l’effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell’art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell’art. 1209 c.c., produce solo l’effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall’obbligazione.

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Cass. civ. n. 8067/2009

La sentenza di condanna dell’INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione, quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se, invece, dalla medesima sentenza di condanna non risulta (come nella specie) il numero delle giornate non lavorate nelle quali sia maturata l’indennità giornaliera, così da rendersi necessari per la determinazione esatta dell’importo elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio.

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Cass. civ. n. 7537/2009

La sentenza di appello si sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma in cui ha per oggetto il contenuto della pretesa sostanziale dedotta in giudizio e non l’operato del giudice, con la conseguenza che, in tali casi, il titolo esecutivo da notificare per promuovere l’esecuzione forzata è costituito dalla stessa sentenza di secondo grado.

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Cass. civ. n. 1040/2009

La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.

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Cass. civ. n. 25568/2008

L’inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva più di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata, che importa a carico del funzionario responsabile una pena pecuniaria, costituisce una semplice irregolarità della esecuzione che è fine a se stessa e non incide, pertanto, né sulla efficacia del titolo esecutivo, nè sulla validità della relativa esecuzione. (Nella specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione agli atti esecutivi promossa in ragione della dedotta illegittimità dell’esecuzione in quanto iniziata sulla base di una seconda copia esecutiva rilasciata dal cancelliere senza l’autorizzazione del capo dell’ufficio).

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Cass. civ. n. 25003/2008

Il titolo esecutivo formatosi nei confronti di ditta individuale comporta che, per questa, debba ritenersi evocata in giudizio (e conseguentemente rispondere in sede esecutiva ) la persona fisica che ne risulti attualmente titolare (ovvero, come nella specie, gli eredi, in caso di sua morte intervenuta medio tempore ), senza che rilevi la circostanza che il titolare della ditta sia anche l’amministratore di altra società, trattandosi di soggetto giuridico del tutto estraneo al giudizio sia di cognizione, che di esecuzione.

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Cass. civ. n. 14737/2006

In tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il C.T.U. che abbia ottenuto la pronuncia del decreto di liquidazione dell’onorario può agire in sede monitoria, poiché il decreto ingiuntivo, diversamente dal primo provvedimento, consente l’iscrizione di ipoteca giudiziale).

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Cass. civ. n. 14096/2005

In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, comporta che il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare. Pertanto, il successore nel titolo fatto valere quale titolo esecutivo, come non ha l’obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva (art. 475 c.p.c.), allo stesso modo non deve farlo fuori di questa situazione, quando il debitore non contesti questa qualità attraverso un giudizio di accertamento negativo in sede di opposizione all’esecuzione. (Nella specie il debitore aveva proposto eccezione di inammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo, senza contestare la successione tra creditori).

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Cass. civ. n. 11769/2002

L’esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, e deve arrestarsi qualora venga accertato che il titolo inizialmente mancava, a nulla rilevando che il titolo sia venuto ad esistenza successivamente; ne consegue che il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’improcedibilità del procedimento esecutivo, se da lui o dal giudice della cognizione a seguito di opposizione venga accertato che il titolo non era esecutivo, ovvero se il provvedimento giurisizionale fatto valere come titolo è annullato nel corso dei giudizi proposti per la sua impugnazione.

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Cass. civ. n. 5290/1998

L’emissione del certificato di credito di cui agli artt. 44 e 45 del R.D. n. 272 del 1913 da parte del Comitato degli agenti di cambio (certificato emesso a seguito del ricorso a detto Comitato da parte dello stipulante un contratto di borsa — con l’assistenza di un agente di cambio — in caso di inadempimento della controparte e di conseguente liquidazione coattiva delle operazioni) non integra, in alcun modo, gli estremi di una pronuncia giurisdizionale, e non è assimilabile ad alcuno dei possibili titoli esecutivi giudiziari, attesa la natura squisitamente amministrativa del certificato de quo, conseguente, tra l’altro, alla natura strettamente amministrativa dell’organo che lo emana. Il rimedio giudiziario previsto per l’impugnazione di tale certificato (che può esser fatto valere come titolo esecutivo, ex artt. 63-65 R.D. 1669 del 1933 e 474 c.p.c.) non è, pertanto, quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo (potendo, al più, il certificato stesso costituire una delle prove scritte idonee alla concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo eventualmente richiesto dalla parte in possesso del detto atto amministrativo), bensì quello dell’opposizione a precetto cambiario.

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Cass. civ. n. 4818/1994

La sentenza che subordina la condanna di pagamento ad una somma di denaro all’adempimento dell’obbligo di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l’effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell’art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell’art. 1209 c.c., produce solo l’effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall’obbligazione.

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Cass. civ. n. 477/1983

Il contratto condizionato di finanziamento, non documentando l’esistenza di un diritto di credito, nel soggetto finanziatore, dotato del requisito della certezza, è inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse (se è nella misura della relativa erogazione), sia nei riguardi del beneficiario del finanziamento, sia nei confronti del fideiussore (ex art. 1938 c.c.) dello stesso, abilitato, tra l’altro, ad opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (art. 1945 c.c.).

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Cass. civ. n. 2561/1982

Le copie autentiche di titoli di credito sottoposti a sequestro penale, che siano state rilasciate a norma dell’art. 343 c.p.p., hanno la stessa efficacia di titolo esecutivo propria dei documenti originali, e rendono possibile al possessore l’esercizio dei diritti che trovano fondamento nei negozi documentati dalle copie stesse.

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Cass. civ. n. 4696/1980

Ai fini dell’esecuzione forzata in base a un titolo di credito, l’originale di tale documento è indispensabile ed insostituibile, salvo l’ammortamento, e pertanto, tranne l’ipotesi, di natura eccezionale, in cui si tratti di copia autentica rilasciata, ai sensi dell’art. 343 c.p.p., dopo il sequestro penale del titolo di credito, non è possibile procedere esecutivamente in base ad una copia autentica anziché all’originale, con la conseguenza che la deduzione dell’inidoneità come titolo esecutivo della copia autentica di un titolo di credito rilasciata prima del sequestro penale configura un’opposizione all’esecuzione, vertendosi nell’ambito di una controversia circa il diritto di promuovere l’esecuzione forzata per inesistenza, invalidità, inefficacia del titolo esecutivo.

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Cass. civ. n. 4013/1980

Il principio secondo cui, nello stabilire l’idoneità dell’immobile posto a disposizione del conduttore in sostituzione di quello locato, occorre aver riguardo alle condizioni di fatto esistenti al momento della decisione, non legittima il rigetto della domanda quando, in base alle opere di adattamento, da compiere a cura del locatore, resti accertata l’idoneità dell’alloggio. In tale ipotesi, il giudice ben può, con sentenza cosiddetta condizionale, subordinare l’efficacia della sua pronuncia a determinate modificazioni dell’immobile offerto, tali da renderlo idoneo alle esigenze del conduttore, con la conseguenza che la predetta idoneità va riguardata non con riferimento al momento della domanda o della decisione, ma con riferimento al momento nel quale l’immobile dovrà essere occupato dal conduttore.

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Cass. civ. n. 6239/1979

Le cosiddette sentenze condizionali, cioè le sentenze nelle quali l’efficacia della pronunzia di condanna è subordinata al verificarsi di un evento determinato, ma futuro e incerto, o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione non pongono in essere una condanna da valere per il futuro, ma accertano l’esistenza attuale dell’obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento parimenti attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza, il cui avveramento, pur presentatosi differito e incerto, non richieda per il suo accertamento, altra indagine all’infuori di quella, da eseguirsi in sede esecutiva, diretta a stabilire se la detta circostanza si sia o non verificata. Conseguentemente, verificatosi l’evento cui è subordinata la condanna, questa acquista l’efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 c.p.c. (Nella specie, si è ritenuto che costituisca titolo esecutivo la sentenza di condanna, la cui efficacia sia subordinata alla mera constatazione della omessa esecuzione di una costruzione nel termine stabilito).

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Cass. civ. n. 6228/1979

L’indicazione di un termine per l’adempimento non è un elemento strutturale necessario dell’obbligazione, come si evince dagli artt. 1183, 1331, 1817 c.c. Conseguentemente, l’atto ricevuto da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, non perde la sua qualità di titolo esecutivo relativamente alla obbligazione di somma di denaro in esso contenuta qualora le parti non abbiano fissato un termine per l’adempimento ovvero abbiano prorogato il termine originario con un accordo non documentato da un atto che rivesta la stessa forma pubblica. In tal caso, promossa l’azione esecutiva, il debitore non può proporre opposizione alla esecuzione per la mancanza o la pretesa cessazione della qualità di titolo esecutivo dell’atto notarile posto a fondamento della esecuzione, bensì per dedurre che l’azione esecutiva non era esercitabile alla data della notificazione del titolo esecutivo, giacché in tal caso era inesigibile il credito a causa della mancata scadenza del termine convenuto tra le parti.

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Cass. civ. n. 4293/1979

Il contratto condizionato di mutuo alberghiero o fondiario non documenta l’esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro ancorché consenta l’erogazione di acconti con il sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori edilizi, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri. Detto contratto, pertanto, pur se stipulato con atto pubblico notarile (per gli effetti che è destinato a produrre in ordine alla costituzione della garanzia ipotecaria), non può essere utilizzato come titolo esecutivo dalla banca mutuante, la quale, anziché avvalersi della particolare procedura coattiva prevista dalla L. 29 luglio 1949, n. 474, intenda procedere ad espropriazione forzata per la restituzione delle somme erogate, atteso che difetta dei requisiti previsti dall’art. 474, secondo comma n. 3 c.p.c. Né il contratto medesimo può assumere valore di titolo esecutivo, per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell’istituto mutuante, trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento da parte di notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari.

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