14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4818 del 17 maggio 1994
Posted at 16:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
La sentenza che subordina la condanna di pagamento ad una somma di denaro all’adempimento dell’obbligo di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l’effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell’art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell’art. 1209 c.c., produce solo l’effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall’obbligazione.
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