14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19738 del 19 settembre 2014
Testo massima n. 1
Il precetto non è un atto diretto alla istaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizione senza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l’intimato abbia proposto opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il rigetto dell’opposizione o, comunque, formuli una domanda tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione, si realizza un’attività processuale rilevante ai sensi dell’art. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
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Testo massima n. 2
In tema di esecuzione forzata, l’atto notarile, che contenga l’indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro [ nella specie, generata dal contratto di mutuo ivi documentato ], ha valore di titolo esecutivo in quanto dotato di pubblica fede e non in dipendenza dell’efficacia probatoria dell’atto medesimo, sicché è irrilevante la mancanza del timbro di congiuntura tra le pagine dell’atto o di quello attestante la conformità del documento all’originale.
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