14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11769 del 6 agosto 2002
Testo massima n. 1
L’esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, e deve arrestarsi qualora venga accertato che il titolo inizialmente mancava, a nulla rilevando che il titolo sia venuto ad esistenza successivamente; ne consegue che il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’improcedibilità del procedimento esecutivo, se da lui o dal giudice della cognizione a seguito di opposizione venga accertato che il titolo non era esecutivo, ovvero se il provvedimento giurisizionale fatto valere come titolo è annullato nel corso dei giudizi proposti per la sua impugnazione.
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