14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 477 del 18 gennaio 1983
Testo massima n. 1
Il contratto condizionato di finanziamento, non documentando l’esistenza di un diritto di credito, nel soggetto finanziatore, dotato del requisito della certezza, è inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse [ se è nella misura della relativa erogazione ], sia nei riguardi del beneficiario del finanziamento, sia nei confronti del fideiussore [ ex art. 1938 c.c. ] dello stesso, abilitato, tra l’altro, ad opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore principale [ art. 1945 c.c. ].
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