14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14096 del 1 luglio 2005
Testo massima n. 1
In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, comporta che il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare. Pertanto, il successore nel titolo fatto valere quale titolo esecutivo, come non ha l’obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva [ art. 475 c.p.c. ], allo stesso modo non deve farlo fuori di questa situazione, quando il debitore non contesti questa qualità attraverso un giudizio di accertamento negativo in sede di opposizione all’esecuzione. [ Nella specie il debitore aveva proposto eccezione di inammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo, senza contestare la successione tra creditori ].
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